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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16357/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. e vizio di motivazione perché la Corte d'appello, riformando l'assoluzione di primo grado in senso di condanna, avrebbe valorizzato come decisive le conclusioni del consulente tecnico del P.M. senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sulle prove dichiarative (esame orale del consulente). Veniva inoltre censurata la mancata applicazione del canone motivazionale rafforzato richiesto dalle Sezioni Unite per ribaltamenti di assoluzioni e si contestava la valutazione sulla presunta assenza del conflitto di interessi del consulente; infine si sosteneva che, essendo priva la prova della contraffazione (art. 474 c.p.), doveva cadere anche la contestazione di ricettazione per assenza del reato presupposto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura sull'obbligo di rinnovazione: alla luce della modifica normativa del 2022 e dei fatti processuali, la relazione scritta del consulente era stata acquisita in primo grado con consenso delle parti e il P.M. aveva rinunciato all'escussione; dunque non sussisteva l'obbligo di disporre l'ascolto orale in appello. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione rafforzata della Corte d'appello, che ha correttamente evidenziato gli errori del giudice di primo grado nella valutazione dell'attendibilità del consulente e nell'interpretazione della norma penale: l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e si configura come reato di pericolo, per cui la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la rilevanza penale. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità dell'imputato per contraffazione e ricettazione e il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.

    introdotto dalla legge n.103 del 23/06/2017 e modificato dall'art.34 del d.lvo n.150/22 (legge di conversione 30/12/2022 n.199)

    Imponeva la rinnovazione dell'istruttoria per prove dichiarative rese in dibattimento quando l'appello del P.M. rovescia una sentenza assolutoria; dopo la modifica del 2022 la rinnovazione è obbligatoria solo per prove dichiarative assunte oralmente in udienza o risultanti da integrazione probatoria in abbreviato, non per relazioni acquisite per iscritto con consenso e rinuncia all'escussione

  • legge n.103 del 23/06/2017

    Ha introdotto nel 2017 il comma 3-bis all'art.603 c.p.p. per recepire l'esigenza di rinnovazione delle prove dichiarative in appello in caso di impugnazione del P.M.

  • d.lvo n.150/2022, art.34 (conv. nella L. 30/12/2022 n.199)

    art.34 comma 1 lett. i) n.1

    Ha modificato il comma 3-bis dell'art.603 c.p.p., limitando l'obbligo di rinnovazione alle sole prove dichiarative assunte oralmente in udienza o a seguito di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato; la modifica trova applicazione immediata secondo il principio tempus regit actum

  • art. 474 cod. pen.

    Tutela la fede pubblica nei marchi e segni distintivi e si configura come reato di pericolo: non è necessario che l'inganno si sia realizzato, quindi la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la rilevanza penale

  • Sezioni Unite, Dasgupta

    Ha ispirato l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in appello per garantire l'affidabilità delle dichiarazioni decisive rese in dibattimento

  • Sezioni Unite, Patalano

    Conferma e sviluppa i principi sulle rinnovazioni dell'istruttoria e sull'affidamento alle dichiarazioni rese in dibattimento

  • Sez. U., Pavan

    Ha distinto tra prove dichiarative rese oralmente (per le quali la rinnovazione è dovuta) e relazioni scritte lette in udienza (che perdono natura dichiarativa e non sempre impongono rinnovazione)

  • Sez.5, Fontanella

    n.7379 del 21/11/2023 (dep. 2024)

    Ha precisato l'obbligo di rinnovazione quando la motivazione di overturning valorizzi autonomamente dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti anche se accompagnate da relazioni scritte

  • Sez.5, Coveri

    Ha affermato che la modifica normativa del 2022 si applica immediatamente nel giudizio di appello conseguente a giudizio abbreviato secondo il principio tempus regit actum, e che il criterio temporale va riferito al momento in cui l'atto viene compiuto

Massime di principio

  • Se in appello il P.M. impugna una sentenza assolutoria e la decisione d'appello si basa su dichiarazioni rese oralmente in dibattimento da periti o consulenti, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria e procedere all'esame orale del perito/consulente, salvo che la normativa vigente al tempo dell'atto non escluda tale obbligo
  • Se la relazione del consulente è stata acquisita in forma scritta con il consenso delle parti e il P.M. ha rinunciato all'escussione, dopo la modifica normativa del 2022 non sussiste di regola l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello
  • La mera posizione professionale del consulente (es. agente di commercio) non determina automaticamente un conflitto di interessi invalicabile: il giudice deve valutare concretamente l'attendibilità e l'effettivo legame con il titolare del marchio
  • Nelle ipotesi di contraffazione (art. 474 c.p.) il giudizio non è centrato esclusivamente sulla percezione dell'acquirente; il reato è un reato di pericolo a tutela della fede pubblica nel marchio, per cui anche falsi grossolani possono integrare fattispecie penalmente rilevanti
  • Quando si procede al ribaltamento di una assoluzione, il giudice d'appello deve fornire motivazione solida e puntuale (motivo rafforzato): spiegare perché ritiene inattendibile la valutazione del primo giudice e perché ritiene invece probanti le prove valorizzate in appello
  • Applicare il principio tempus regit actum: per determinare la normativa processuale operante va considerato il momento in cui l'atto processuale dell'impugnazione viene compiuto o l'atto rilevante si verifica, secondo le fattispecie giurisprudenziali richiamate

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