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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24337/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore di fiducia relativamente all'udienza di trattazione del 14 ottobre 2024 e al successivo rinvio del 3 marzo 2025. La notifica era stata effettuata via P.E.C. all'indirizzo di un omonimo avvocato del foro di Brindisi anziché all'avvocato designato del foro di Catania; il processo si è quindi svolto in forma non partecipata e il difensore dell'imputato non ha presentato conclusioni.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato l'erronea notifica mediante P.E.C. a soggetto omonimo e l'omessa vocatio in iudicium dell'imputato e del suo difensore. Considerata la nullità assoluta e insanabile per omissione della citazione ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il prosieguo del processo (rinvio ad altra sezione per il proseguimento).

Norme richiamate

  • art. 56-346-bis, comma 4, cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo di reato per il quale l'imputato era stato condannato in grado di merito; non oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento di legittimità rispetto alla questione processuale sulla notificazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza come norma collegata alle nullità; è pertinente alla valutazione delle nullità che investono la validità della vocatio in iudicium.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la nullità assoluta e insanabile ricorre quando la notificazione della citazione è omessa o, se eseguita in forma diversa da quella prescritta, risulta inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; in tali ipotesi la vocatio in iudicium manca e la sentenza è annullabile.

  • art. 184, cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla nullità assoluta: la giurisprudenza distingue i casi di mera violazione formale delle modalità di esecuzione, che possono essere sanati ai sensi dell'art. 184, dai casi in cui l'atto sia inidoneo a determinare la conoscenza effettiva, che invece determinano la nullità assoluta.

Massime di principio

  • La mancata notifica della citazione a giudizio all'imputato o al suo difensore determina una nullità assoluta e insanabile quando impedisce la conoscenza effettiva dell'atto e quindi la regolare vocazione in iudicium.
  • La notifica tramite P.E.C. è efficace solo se inviata all'indirizzo effettivamente designato o utilizzato dal destinatario; l'invio a un omonimo o a un indirizzo diverso è inefficace e può comportare l'annullamento del processo svolto senza partecipazione.
  • Se il processo si svolge senza la partecipazione dell'imputato e del suo difensore a causa di notifiche inesistenti o inidonee, le decisioni assunte sono annullabili per violazione dell'art. 179 c.p.p.
  • Vi è distinzione tra vizi formali della notifica (che possono essere sanati secondo art. 184 c.p.p. quando l'atto abbia comunque raggiunto la conoscenza effettiva) e vizi sostanziali che impediscono la conoscenza: solo questi ultimi comportano nullità insanabile.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare immediatamente l'avvenuta ricezione della P.E.C. e, in caso di mancata ricezione o di invio a indirizzo diverso, tempestivamente chiedere la rinnovazione della notifica o sollevare la nullità procedurale.
  • Per la difesa è importante documentare l'assenza di ricezione e la designazione del domicilio professionale corretto, nonché segnalare eventuali omonimie che possano indurre errori di indirizzamento della P.E.C.
  • La Corte può disporre l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti a diversa sezione della stessa Corte d'appello per il regolare proseguimento del giudizio quando la nullità sia accertata.

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