Cassazione Penale, Sentenza n. 24337/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al difensore di fiducia relativamente all'udienza di trattazione del 14 ottobre 2024 e al successivo rinvio del 3 marzo 2025. La notifica era stata effettuata via P.E.C. all'indirizzo di un omonimo avvocato del foro di Brindisi anziché all'avvocato designato del foro di Catania; il processo si è quindi svolto in forma non partecipata e il difensore dell'imputato non ha presentato conclusioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato l'erronea notifica mediante P.E.C. a soggetto omonimo e l'omessa vocatio in iudicium dell'imputato e del suo difensore. Considerata la nullità assoluta e insanabile per omissione della citazione ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il prosieguo del processo (rinvio ad altra sezione per il proseguimento).
Norme richiamate
art. 56-346-bis, comma 4, cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato per il quale l'imputato era stato condannato in grado di merito; non oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento di legittimità rispetto alla questione processuale sulla notificazione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza come norma collegata alle nullità; è pertinente alla valutazione delle nullità che investono la validità della vocatio in iudicium.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la nullità assoluta e insanabile ricorre quando la notificazione della citazione è omessa o, se eseguita in forma diversa da quella prescritta, risulta inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; in tali ipotesi la vocatio in iudicium manca e la sentenza è annullabile.
art. 184, cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla nullità assoluta: la giurisprudenza distingue i casi di mera violazione formale delle modalità di esecuzione, che possono essere sanati ai sensi dell'art. 184, dai casi in cui l'atto sia inidoneo a determinare la conoscenza effettiva, che invece determinano la nullità assoluta.
Massime di principio
- La mancata notifica della citazione a giudizio all'imputato o al suo difensore determina una nullità assoluta e insanabile quando impedisce la conoscenza effettiva dell'atto e quindi la regolare vocazione in iudicium.
- La notifica tramite P.E.C. è efficace solo se inviata all'indirizzo effettivamente designato o utilizzato dal destinatario; l'invio a un omonimo o a un indirizzo diverso è inefficace e può comportare l'annullamento del processo svolto senza partecipazione.
- Se il processo si svolge senza la partecipazione dell'imputato e del suo difensore a causa di notifiche inesistenti o inidonee, le decisioni assunte sono annullabili per violazione dell'art. 179 c.p.p.
- Vi è distinzione tra vizi formali della notifica (che possono essere sanati secondo art. 184 c.p.p. quando l'atto abbia comunque raggiunto la conoscenza effettiva) e vizi sostanziali che impediscono la conoscenza: solo questi ultimi comportano nullità insanabile.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare immediatamente l'avvenuta ricezione della P.E.C. e, in caso di mancata ricezione o di invio a indirizzo diverso, tempestivamente chiedere la rinnovazione della notifica o sollevare la nullità procedurale.
- Per la difesa è importante documentare l'assenza di ricezione e la designazione del domicilio professionale corretto, nonché segnalare eventuali omonimie che possano indurre errori di indirizzamento della P.E.C.
- La Corte può disporre l'annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti a diversa sezione della stessa Corte d'appello per il regolare proseguimento del giudizio quando la nullità sia accertata.
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