Cassazione Penale, Sentenza n. 24567/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia (29/11/2024) per contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche relativamente al reato contestato al capo B) (attuale art. 492-ter c.p.). Il ricorrente deduce che la Corte non ha considerato la documentazione attestante l'avvenuto risarcimento del danno alla persona offesa, e il comportamento processuale conseguente, elementi idonei a determinare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Contesto: la Corte di appello aveva dichiarato l'estinzione per remissione di querela del capo A) (furto aggravato) e la prescrizione del capo C) (art. 4 legge n. 110/1975), riducendo la pena per il capo B).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il risarcimento del danno effettuato nel corso del giudizio di secondo grado fosse un elemento sopravvenuto non prospettato in appello e, trattandosi di un accordo transattivo extraprocessuale inglobato nella remissione di querela, privo di rilevanza autonoma nel processo penal e già consumato nella sua efficacia estintiva. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi ai sensi dell'art. 133 c.p.; la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego richiamando la manifesta inclinazione a delinquere dell'imputato come elemento ostativo. Per questi motivi la sentenza è stata ritenuta insindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 492-ter cod. pen. (attuale)
Norma relativa al reato contestato al capo B); la decisione ha confermato la riduzione della pena per tale capo come risultante dalla pronuncia di merito
art. 4 legge n. 110 del 1975
Capo C) dichiarato estinto per prescrizione; la norma è stata citata come norma contestata in sede di merito
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte richiama il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo; l'assenza di tali elementi e la presenza di un'inclinazione a delinquere legittimano il diniego
remissione di querela (effetto estintivo)
Il risarcimento extraprocessuale è stato inglobato nella remissione di querela rilasciata dalla persona offesa; tale remissione ha prodotto l'estinzione del reato (capo A) e ha annichilito la rilevanza autonoma del risarcimento ai fini del processo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Il risarcimento del danno effettuato extraprocessualmente e incorporato in un accordo che sfocia nella remissione di querela perde rilevanza autonoma in sede di imputazione e non può essere valorizzato separatamente ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche.
- Fatti o atti sopravvenuti successivi al deposito dell'atto di impugnazione (es. risarcimento successivo) non sostituiscono un motivo di gravame non proposto: il giudice di legittimità non può valorizzarli se non erano oggetto specifico dell'appello.
- Per riconoscere le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p. è necessario individuare elementi positivi della personalità o del comportamento dell'imputato; la mera carenza di elementi negativi non costituisce di per sé diritto alle attenuanti.
- La presenza, adeguatamente motivata, di un elemento ostativo (es. propensione a delinquere) giustifica il diniego delle attenuanti generiche e rende la decisione resistente agli argomenti di legittimità, se la motivazione è logica e non contraddittoria.
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi manifestamente infondati e può condannare al pagamento delle spese e comminare somme alla Cassa delle ammende quando riscontri profili di colpa nella condotta impugnatoria.
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