Sentenza del 24/10/2019 n. 5846 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Controversia - Definizione lite pendente - Cessazione materia del contendere - Effetto - Estinzione del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa definizione della lite pendente, prevista dalla legge, elimina l'interesse alla prosecuzione del processo e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992. Poiché tale cessazione ha natura sostanziale e deriva da fatti sopravvenuti che incidono sull'azione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti processuali della definizione della lite pendente nel processo tributario. In particolare, si doveva stabilire se la definizione della pendenza tributaria determinasse la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Alle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge segue la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
La definizione della lite tributaria produce la cessazione della materia del contendere e comporta l'estinzione del processo, perché viene meno l'interesse concreto alla decisione.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene validamente definita secondo una procedura prevista dalla legge, il giudizio pendente non deve proseguire nel merito.
- La definizione della controversia costituisce un fatto sopravvenuto di natura sostanziale che rende inutile la prosecuzione dell'azione giudiziaria.
- In situazioni analoghe, il giudice deve verificare l'effettiva perfezione della definizione e, se accertata, dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente all'accoglimento del ricorso nel merito: il processo si chiude perché è venuto meno l'oggetto o l'interesse alla decisione.
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