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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11102/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la condanna di primo grado per il reato di minaccia aggravata in concorso e sotto il vincolo della continuazione. I motivi dedotti attengono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, perché si sostiene che la Corte territoriale avrebbe mal valutato le risultanze probatorie; 2) analoghe censure sulla ricostruzione dei fatti, lamentando travisamento della prova; 3) vizio di motivazione sugli elementi a discarico; 4) censure sul trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e al diniego della non menzione della condanna nel casellario. La Corte rileva che i motivi ripropongono questioni già esaminate e respinte in appello, richiedono una nuova valutazione del merito e, nel caso del travisamento della prova, non individuano una reale distorsione del significante ma solo una lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 81 c.p.

    richiamato come base del vincolo di continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice per la minaccia aggravata oggetto di condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dalla difesa sul trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene la censura non deducibile perché richiede una diversa valutazione dei fatti già compiuta in merito.

  • art. 132 c.p.

    richiamato in tema di determinazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti.

  • art. 62-bis c.p.

    non menzionato espressamente nel testo fornito, non incluso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sotto il profilo del merito: sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già respinte in appello o che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove.
  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando sia dimostrata una effettiva e decisiva distorsione del dato probatorio; non è sufficiente contrapporre al ragionamento del giudice di merito una ricostruzione alternativa dei fatti o richiamare atti processuali non scrutinabili in cassazione.
  • Le valutazioni sulla rilevanza, attendibilità e prevalenza delle fonti di prova appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e non contraddittoria.
  • Le doglianze sugli elementi a discarico sono inammissibili quando si risolvono in una generica richiesta di rivalutazione del fatto e non indicano specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La determinazione della pena, compresi aumenti, diminuzioni e giudizio sulla concessione o meno di benefici o cause di non punibilità richiamate dalla difesa, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneMinacce
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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