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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09991/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel 2005 tra un'impresa e un ente comunale. In un primo arbitrato, il collegio aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del committente, condannando quest'ultimo a pagare: un indennizzo pari a 1/10 dei lavori non eseguiti; il corrispettivo dei lavori eseguiti, ma liquidato ai prezzi di mercato; e il risarcimento dei danni, respingendo le domande riconvenzionali dell'ente. L'ente aveva impugnato il lodo e, dopo un primo giudizio di cassazione, erano stati cassati la decisione di merito per difetto di motivazione sul concorso colposo dell'appaltatore ex art. 1227 c.c. e sulla liquidazione del corrispettivo delle opere eseguite. Nel giudizio di rinvio, la corte d'appello ha ritenuto insussistente il concorso colposo dell'appaltatore, ha dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui aveva liquidato i lavori eseguiti ai prezzi di mercato anziché al corrispettivo pattuito, e ha quindi riconosciuto alla società soltanto l'importo relativo ai lavori non previsti dal progetto originario ma eseguiti su ordine del committente. Contro tale decisione la società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1225, 1458, 1472 e 2058 c.c., sostenendo che l'obbligazione restitutoria, in caso di risoluzione per inadempimento del committente, dovesse essere commisurata al valore venale dell'opera al momento della risoluzione e non al prezzo contrattuale, richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli a tale tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel contratto di appalto risolto per inadempimento del committente e quando non sia possibile la restituzione in natura dell'opera parzialmente eseguita, l'obbligo restitutorio della committente deve essere parametrato al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto, comprensivo degli eventuali importi di revisione prezzi se espressamente previsti, e non al valore venale o ai prezzi di mercato dell'opera. Ha quindi ritenuto corretta la decisione del giudice del rinvio che aveva annullato il lodo nella parte in cui aveva liquidato i lavori a prezzi di mercato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel precedente giudizio per il concorso colposo del danneggiato, ma nel presente giudizio non è stato ritenuto decisivo; la questione era già stata scrutinata in cassazione per difetto di motivazione

  • art. 1225 c.c.

    invocato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondato il richiamo nella prospettiva proposta dalla ricorrente

  • art. 1458 c.c.

    "la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti"

    la risoluzione dell'appalto produce effetto retroattivo tra le parti e determina un'obbligazione restitutoria che opera pienamente, facendo venir meno il vincolo contrattuale

  • art. 1472 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non accolto come parametro per la determinazione dell'obbligo restitutorio

  • art. 2058 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso che l'obbligo restitutorio abbia natura risarcitoria, trattandosi di obbligazione restitutoria autonoma

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti e comporta la caducazione del vincolo contrattuale con insorgenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni già eseguite, o del loro equivalente se la restituzione in natura non è possibile.
  • L'obbligazione restitutoria conseguente alla risoluzione non ha natura risarcitoria, ma deriva dal venir meno della causa delle attribuzioni patrimoniali già eseguite.
  • Quando l'appalto si risolve per inadempimento del committente e l'opera parzialmente eseguita non è restituibile in natura, il quantum dovuto all'appaltatore va commisurato al corrispettivo originariamente pattuito, non al valore venale dell'opera al momento della risoluzione.
  • Nel determinare l'equivalente monetario della restituzione, non può attribuirsi all'appaltatore un vantaggio superiore a quello derivante dal prezzo contrattuale, poiché ciò sarebbe incompatibile con la funzione restitutoria della risoluzione.
  • Il giudice del rinvio, dopo cassazione della decisione per vizi motivazionali, deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e può valorizzare l'indirizzo giurisprudenziale più recente, se coerente con la ratio della precedente pronuncia rescindente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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