Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34374/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza del 4 febbraio 2026 della Corte d'appello di Napoli, che ha recepito il concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il difensore ha chiesto l'annullamento deducendo doglianze relative al giudizio di valenza tra le circostanze. Dal testo non risultano ulteriori dettagli sui fatti contestati né sui reati oggetto del procedimento. La Corte ha rilevato che le censure attengono alla determinazione della pena concordata e non prospettano l'illegalità della sanzione; non risultano dedotte questioni sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del Procuratore generale o su un contenuto della pronuncia difforme dall'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano e senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che, nel giudizio conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p., non siano ammissibili censure sulla determinazione della pena che non si traducano nell'illegalità della sanzione e ha accertato che la pena concordata non è illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente; l'importo non è ricavabile dal testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ove siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato è ammissibile per censure sulla formazione della volontà, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità della decisione dall'accordo; non lo è per doglianze sulla pena che non ne denuncino l'illegalità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    alla inammissibilità - che va dichiarata de plano e senza formalità ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si determina in via equitativa nell'importo indicato in dispositivo in favore della Cassa delle ammende

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano e senza formalità; ad essa conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel ricorso contro una sentenza di concordato sulla pena non è ammissibile la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza d'appello che recepisce il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili le censure concernenti la formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
  • Sono inammissibili le censure relative alla determinazione della pena concordata quando non denunciano una sanzione illegale, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano e senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.