Cassazione Civile, Ordinanza n. 09291/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di corrispettivi dovuti in relazione a una fornitura di energia elettrica. La società opponente aveva notificato tempestivamente l'opposizione, ma nel deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo aveva ricevuto soltanto le prime due ricevute PEC, mentre non erano pervenute la terza e la quarta ricevuta, dipendenti dai controlli automatici del sistema e della cancelleria. Il tribunale aveva ritenuto improcedibile l'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e aveva emesso decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c. La corte d'appello, invece, aveva riformato sul punto ritenendo tempestiva la costituzione con il deposito telematico completato dalle prime due PEC, e aveva disposto la prosecuzione del giudizio. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: sosteneva che il deposito telematico si perfezionasse solo con tutte e quattro le PEC; contestava l'omessa valutazione della reiterazione del deposito del 28 aprile 2018; censurava l'assorbimento della questione di rimessione in termini; e criticava la ritenuta illegittimità del decreto di esecutività del monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale secondo cui, nel deposito telematico, la costituzione della parte si perfeziona con la ricezione delle prime due PEC, poiché la seconda attesta la consegna dell'atto al sistema del Ministero della giustizia e realizza il momento in cui l'atto di parte deve considerarsi ricevuto. Le ulteriori due PEC attengono a controlli del sistema e della cancelleria, estranei alla sfera di controllo della parte, sicché il loro mancato arrivo per un difetto del sistema non può pregiudicare la tempestività del deposito. Di conseguenza, essendo tempestiva l'opposizione e tempestiva la costituzione, era illegittimo il decreto ex art. 647 c.p.c. Le spese sono state rimesse alla prosecuzione del giudizio di merito e sono stati posti gli oneri conseguenti al contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; non è stato ritenuto fondato perché la corte ha valorizzato il dato documentale delle ricevute telematiche e la ricostruzione del perfezionamento del deposito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha confermato la valutazione della corte di merito sulle risultanze del fascicolo e delle PEC.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto assorbite le censure conseguenti alla validità del deposito telematico.
art. 153 c.p.c.
Richiamato dalla Corte come disposizione sulla rimessione in termini, ma ritenuta non necessaria perché la parte non era incorsa in alcuna decadenza imputabile.
art. 165 c.p.c.
Richiamato nel ricorso in relazione alla costituzione dell'attore/opponente e al deposito degli atti.
art. 168 c.p.c.
Richiamato nel ricorso in relazione agli adempimenti di cancelleria e all'iscrizione a ruolo.
art. 647 c.p.c.
Il decreto di esecutività del decreto ingiuntivo è stato ritenuto illegittimo perché l'opposizione era stata tempestivamente proposta e la costituzione si era perfezionata con il deposito telematico tempestivo.
art. 650 c.p.c.
Richiamato nel ricorso; non è stato necessario esaminarne ulteriormente la portata alla luce della tempestività dell'opposizione.
art. 24 Cost.
Usato come criterio ermeneutico: le norme sul deposito telematico vanno interpretate in modo favorevole all'effettivo esercizio del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Usato come criterio ermeneutico a sostegno di un'interpretazione che non sacrifichi il diritto di difesa per disfunzioni tecniche non imputabili alla parte.
art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche in l. 17 dicembre 2012 n. 221
Norma sul deposito telematico richiamata nel ricorso; letta nel senso che il perfezionamento per la parte avviene con la ricevuta di consegna.
art. 13 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44
Richiamato nel ricorso in tema di processo telematico e sequenza delle ricevute PEC.
art. 34 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44
Richiamato tramite il provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati; concerne i controlli automatici del deposito telematico.
art. 34 del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina tecnica del deposito telematico e delle ricevute successive alla consegna.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali, il perfezionamento per la parte costituita si verifica con la ricevuta di avvenuta consegna che attesta l'ingresso dell'atto nel sistema del Ministero della giustizia; i controlli successivi del dominio giustizia e della cancelleria rilevano per la prosecuzione del procedimento, ma non possono essere imputati alla parte.
- Le disfunzioni tecniche del sistema informatico o della cancelleria, quando estranee alla sfera di controllo del depositante, non possono tradursi in decadenze o improcedibilità a carico della parte che abbia tempestivamente eseguito quanto richiesto.
- Le norme sul processo telematico devono essere interpretate in modo coerente con il diritto di difesa e con l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando letture formalistiche che facciano gravare sulla parte conseguenze dipendenti da fattori tecnici non imputabili.
- Se l'opposizione a decreto ingiuntivo è tempestivamente proposta e la costituzione dell'opponente è perfezionata nei termini mediante deposito telematico valido, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. risulta illegittimo.
- Non è necessaria la rimessione in termini quando la parte non abbia perso il termine per causa a sé imputabile, ma abbia già tempestivamente compiuto l'attività processuale richiesta; la rimessione in termini presuppone infatti una decadenza effettiva e imputabile.
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