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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04178/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per accertamento tecnico preventivo finalizzato all'omologa del requisito sanitario richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Il Tribunale ha omologato l'accertamento sanitario e ha condannato l'INPS alle spese, liquidandole in euro 1.272,00 oltre accessori. La parte vittoriosa ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, con tre motivi: (1) violazione dei parametri forensi e dei minimi tariffari, sostenendo che la causa, avente ad oggetto il mero riconoscimento di uno status/requisito sanitario e quindi di valore indeterminabile, dovesse essere liquidata secondo lo scaglione previsto per tali controversie e con importi minimi più elevati; (2) violazione dell'obbligo di motivazione, per non avere il Tribunale indicato tabella applicata, scaglione, importi delle singole fasi e ragioni dell'eventuale scostamento dai parametri; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del compenso per il deposito telematico degli atti con tecniche informatiche idonee a facilitarne consultazione e navigazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: ha qualificato la controversia come di valore indeterminabile, perché assimilabile a una causa sullo status personale, e ha affermato che per la liquidazione delle spese doveva applicarsi lo scaglione 26.001-52.000 euro con i minimi tariffari della tabella pertinente per l'istruzione preventiva ex art. 445-bis c.p.c.; la liquidazione di euro 1.272,00 è stata giudicata inferiore ai minimi legali e priva di motivazione idonea a giustificare la riduzione. Il terzo motivo è stato invece respinto, perché la richiesta di aumento del 30% per il deposito telematico non era stata dedotta in modo specifico: non era stato dimostrato che gli atti consentissero effettivamente navigazione ipertestuale e agevolazione della consultazione secondo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza. Ne è seguita la cassazione del decreto limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione per nuova liquidazione delle spese e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di denunciabilità in cassazione delle statuizioni sulle spese e del dovere di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 7 c.p.c.

    richiamato nel testo solo come refuso; il terzo motivo è comunque riferito all'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine semestrale per impugnare il decreto di omologa decorre dal deposito

  • art. 445-bis c.p.c.

    il decreto di omologa è impugnabile in cassazione; il procedimento è qualificato come istruzione preventiva ai fini della tariffa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la carenza di motivazione nella liquidazione delle spese

  • art. 111, comma 6, Cost.

    fonte del dovere di motivazione delle decisioni

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nel motivo relativo all'omessa pronuncia

  • art. 9 D.L. 1/2012

    richiamato quale base del sistema dei parametri per la liquidazione dei compensi

  • art. 13 L. 247/2012

    richiamato in tema di parametri professionali forensi

  • D.M. 55/2014

    parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte applica lo scaglione per valore indeterminabile e i minimi della tabella pertinente

  • art. 1 D.M. 147/2022

    richiamato per la modifica dei parametri e, in particolare, della maggiorazione telematica

  • art. 2 D.M. 147/2022

    richiamato per la modifica dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014

  • art. 5, commi 5-6, D.M. 55/2014

    indica lo scaglione di valore indeterminabile utilizzato dalla Corte

  • art. 2, comma 2, D.M. 55/2014

    prevede il rimborso forfettario delle spese generali

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014

    consente la maggiorazione fino al 30% per atti telematici redatti con tecniche idonee a facilitarne consultazione e navigazione

  • art. 3, comma 1, L. 104/1992

    il requisito sanitario richiesto è avvicinato a uno status giuridico

  • artt. 3, commi 2 ss., L. 104/1992

    richiamati per evidenziare le plurime situazioni soggettive connesse allo status di handicap

  • artt. 17-19, 33 ss., L. 104/1992

    richiamati come esempi delle situazioni soggettive derivanti dal riconoscimento dello status

  • art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022

    ha sostituito la formula 'di regola' con 'fino al 30 per cento', sopprimendo la discrezionalità sul punto nei limiti del presupposto tecnico

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di un requisito sanitario assimilabile a uno status personale devono essere considerate di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
  • Nelle cause di valore indeterminabile, la liquidazione delle spese va effettuata secondo lo scaglione previsto dai parametri forensi per tale fascia e, per le procedure di istruzione preventiva ex art. 445-bis c.p.c., secondo la tabella specificamente applicabile.
  • Il giudice può discostarsi dai valori medi della tariffa, ma se liquida un compenso inferiore al minimo della fascia applicabile deve esplicitare una motivazione idonea e controllabile che giustifichi la riduzione.
  • La maggiorazione per il deposito telematico degli atti non spetta per il solo fatto dell'uso del processo telematico: occorre la prova che gli atti e i documenti siano redatti con tecniche idonee a consentire reale consultazione facilitata e navigazione ipertestuale.
  • L'omessa indicazione dei presupposti concreti della maggiorazione telematica rende infondata la censura se il ricorrente si limita ad affermazioni generiche sulla redazione digitale degli atti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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