Cassazione Civile, Ordinanza n. 04178/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per accertamento tecnico preventivo finalizzato all'omologa del requisito sanitario richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Il Tribunale ha omologato l'accertamento sanitario e ha condannato l'INPS alle spese, liquidandole in euro 1.272,00 oltre accessori. La parte vittoriosa ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, con tre motivi: (1) violazione dei parametri forensi e dei minimi tariffari, sostenendo che la causa, avente ad oggetto il mero riconoscimento di uno status/requisito sanitario e quindi di valore indeterminabile, dovesse essere liquidata secondo lo scaglione previsto per tali controversie e con importi minimi più elevati; (2) violazione dell'obbligo di motivazione, per non avere il Tribunale indicato tabella applicata, scaglione, importi delle singole fasi e ragioni dell'eventuale scostamento dai parametri; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del compenso per il deposito telematico degli atti con tecniche informatiche idonee a facilitarne consultazione e navigazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: ha qualificato la controversia come di valore indeterminabile, perché assimilabile a una causa sullo status personale, e ha affermato che per la liquidazione delle spese doveva applicarsi lo scaglione 26.001-52.000 euro con i minimi tariffari della tabella pertinente per l'istruzione preventiva ex art. 445-bis c.p.c.; la liquidazione di euro 1.272,00 è stata giudicata inferiore ai minimi legali e priva di motivazione idonea a giustificare la riduzione. Il terzo motivo è stato invece respinto, perché la richiesta di aumento del 30% per il deposito telematico non era stata dedotta in modo specifico: non era stato dimostrato che gli atti consentissero effettivamente navigazione ipertestuale e agevolazione della consultazione secondo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza. Ne è seguita la cassazione del decreto limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione per nuova liquidazione delle spese e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di denunciabilità in cassazione delle statuizioni sulle spese e del dovere di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 7 c.p.c.
richiamato nel testo solo come refuso; il terzo motivo è comunque riferito all'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
il termine semestrale per impugnare il decreto di omologa decorre dal deposito
art. 445-bis c.p.c.
il decreto di omologa è impugnabile in cassazione; il procedimento è qualificato come istruzione preventiva ai fini della tariffa
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la carenza di motivazione nella liquidazione delle spese
art. 111, comma 6, Cost.
fonte del dovere di motivazione delle decisioni
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nel motivo relativo all'omessa pronuncia
art. 9 D.L. 1/2012
richiamato quale base del sistema dei parametri per la liquidazione dei compensi
art. 13 L. 247/2012
richiamato in tema di parametri professionali forensi
D.M. 55/2014
parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte applica lo scaglione per valore indeterminabile e i minimi della tabella pertinente
art. 1 D.M. 147/2022
richiamato per la modifica dei parametri e, in particolare, della maggiorazione telematica
art. 2 D.M. 147/2022
richiamato per la modifica dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014
art. 5, commi 5-6, D.M. 55/2014
indica lo scaglione di valore indeterminabile utilizzato dalla Corte
art. 2, comma 2, D.M. 55/2014
prevede il rimborso forfettario delle spese generali
art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014
consente la maggiorazione fino al 30% per atti telematici redatti con tecniche idonee a facilitarne consultazione e navigazione
art. 3, comma 1, L. 104/1992
il requisito sanitario richiesto è avvicinato a uno status giuridico
artt. 3, commi 2 ss., L. 104/1992
richiamati per evidenziare le plurime situazioni soggettive connesse allo status di handicap
artt. 17-19, 33 ss., L. 104/1992
richiamati come esempi delle situazioni soggettive derivanti dal riconoscimento dello status
art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 147/2022
ha sostituito la formula 'di regola' con 'fino al 30 per cento', sopprimendo la discrezionalità sul punto nei limiti del presupposto tecnico
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di un requisito sanitario assimilabile a uno status personale devono essere considerate di valore indeterminabile ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
- Nelle cause di valore indeterminabile, la liquidazione delle spese va effettuata secondo lo scaglione previsto dai parametri forensi per tale fascia e, per le procedure di istruzione preventiva ex art. 445-bis c.p.c., secondo la tabella specificamente applicabile.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi della tariffa, ma se liquida un compenso inferiore al minimo della fascia applicabile deve esplicitare una motivazione idonea e controllabile che giustifichi la riduzione.
- La maggiorazione per il deposito telematico degli atti non spetta per il solo fatto dell'uso del processo telematico: occorre la prova che gli atti e i documenti siano redatti con tecniche idonee a consentire reale consultazione facilitata e navigazione ipertestuale.
- L'omessa indicazione dei presupposti concreti della maggiorazione telematica rende infondata la censura se il ricorrente si limita ad affermazioni generiche sulla redazione digitale degli atti.
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