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Ordinanza

Ordinanza n. 75/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - della nota prot. n. PG1197/2024-2022.IV/002.28 del 2 maggio 2024, con cui Parma Infrastrutture S.p.A. quantificava gli importi di revisione dei prezzi ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2022; - del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata il 20 maggio 2024; quanto ai motivi aggiunti - della nota prot. n. PG. 2062/2024-2022.IV.002.28 del 24 luglio 2024 e relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: note di quantificazione della revisione prezzi e silenzio-diniego su un'istanza di accesso agli atti, nonché successiva nota e relativi allegati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato una nota con cui la società resistente aveva quantificato gli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2022, nonché il silenzio-diniego formatosi su un'istanza di accesso agli atti; con motivi aggiunti ha impugnato una successiva nota e i relativi allegati. Il TAR ha rilevato che, dopo una precedente ordinanza istruttoria, non risultava compiuta di recente alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito. Ha quindi richiesto alla ricorrente di precisare motivatamente se l'interesse permanga, aggiornando e documentando la situazione della vicenda e indicando l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto all'amministrazione resistente di verificare la completezza della propria difesa, riferire sui fatti o atti sopravvenuti e segnalare eventuali circostanze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né i motivi di annullamento né la domanda relativa all'accesso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare e documentare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia e indicare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria; l'amministrazione deve verificare la completezza della propria attività difensiva e riferire su fatti o atti sopravvenuti, inclusi quelli eventualmente idonei a determinare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento anche probatorio dell'attuale disinteresse alla definizione del giudizio; in particolare, la mancata ottemperanza della ricorrente potrebbe condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. n. 50/2022

    Richiamato quale fondamento della revisione dei prezzi oggetto della nota impugnata; l'ordinanza non ne esamina il contenuto sostanziale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso; il giudice può applicarlo quando l'inerzia della parte, successiva a un'ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell'interesse, manifesti in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla decisione.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche ai fini probatori in ordine alla permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La condotta processuale delle parti può essere considerata per trarre elementi circa la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il giudice disponga incombenti istruttori espressamente finalizzati a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte ricorrente rimanga inerte, tale comportamento può manifestare in modo implicito ma inequivoco l'attuale disinteresse alla definizione della controversia e giustificare la successiva dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini della verifica della sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può valutare il comportamento processuale delle parti e trarne elementi di prova, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una causa risalente e di una prolungata inattività processuale, il giudice può richiedere alla parte ricorrente di confermare motivatamente l'attualità dell'interesse, aggiornare e documentare la situazione sostanziale e processuale e indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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