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Sentenza

Sentenza n. 396/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Delibera del Consiglio Regionale del Molise n. 1 del 14.1.2025, pubblicata all’Albo Pretorio dal 22.1.2025 al 6.2.2025, avente ad oggetto “Piano di dimensionamento regionale della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’a.s.2025-2026”, nella parte in cui prevede la soppressione dell’autonomia scolastica dell’I.C. “Molise Altissimo” di Carovilli; - dell’allegata Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 605 del 27.12.2024, anch’essa in parte qua; - dell’allegato Parere Tecnico prot. n. 14602 del 20.12.2024 dell’U.S.R. per il Molise; - del Decreto Direttoriale dell’U.S.R. per il Molise n. 3 del 22.1.2025 attuativo del dimensionamento della rete scolastica della Regione Molise per il triennio 2024/2027 secondo le disposizioni della D.C.R. n. 1/2025, in parte qua; - del parere n.3, contenuto nel verbale dell’8.1.2025, della Quarta commissione consiliare permanente, non conosciuto; - della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 473 del 15.10.2024 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2024/2027. Aggiornamento a.s. 2025/2026”, nella parte in cui dispone la soppressione di due autonomie scolastiche nella Provincia di Isernia e autorizza la Regione a disporre soluzioni autonome nel caso eventuale di “Piani provinciali non in linea con i principi appositamente stabiliti da questa Regione”, e del relativo Allegato A, punto 2, par. c; - di ogni ulteriore atto presupposto e preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, se ed in quanto necessario, della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 359 del 17.11.2023; - della Delibera del Consiglio Provinciale di Isernia n. 16 del 23.12.2024 avente ad oggetto “Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale per l’anno 2025/2026”; - della Delibera del Consiglio Provinciale di Campobasso n. 55 del 27 novembre 2024; - delle note dell’U.S.R. per il Molise prot. reg. nn. 143272/2024, 155594/2024, 174587/2024, 14594/2024 e 14602/2024, non conosciute, tutti nella parte in cui prevedono e/o determinano la soppressione dell’autonomia scolastica dell’I.C. “Molise altissimo” di Carovilli.

Giustizia amministrativa202500088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui sopprime l’autonomia dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo” di Carovilli, con i relativi atti presupposti e attuativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Carovilli ha impugnato la soppressione dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo “Molise Altissimo”, deducendo, con un unico motivo articolato, violazione della disciplina statale e regionale sul dimensionamento scolastico, dei parametri del decreto interministeriale n. 127/2023 e delle garanzie per le scuole situate in comuni montani. Ha sostenuto che l’istituto, con un numero di iscritti superiore alla soglia minima indicata per le istituzioni montane, avrebbe dovuto conservare l’autonomia; che la Regione avrebbe mantenuto autonomi altri istituti al di sotto dei parametri e accorpato i plessi di Carovilli a istituti già sufficientemente dimensionati, creando strutture sovradimensionate; che gli atti fossero affetti da difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Il Comune ha inoltre contestato le linee regionali che prevedevano la riduzione di due autonomie nella provincia di Isernia, lamentando che la Regione avesse disatteso il piano provinciale contrario a ulteriori riduzioni e violato il riparto di competenze e i principi di sussidiarietà e leale collaborazione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito in via preliminare l’integrità del contraddittorio e chiesto il rigetto nel merito. Il TAR ha ritenuto non necessario esaminare l’eccezione preliminare, respingendo tutte le censure.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la collocazione dell’istituto in un comune montano non comporti un diritto automatico alla conservazione della sua autonomia: la tutela delle specificità montane è considerata nella determinazione statale del contingente e dei criteri perequativi, ma non esclude il dimensionamento regionale né impone di mantenere ogni istituzione autonoma a prescindere dalle esigenze organizzative. La riforma riguarda il contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e può condurre all’accorpamento amministrativo di istituti e plessi, senza sopprimere il presidio didattico sul territorio. Ha escluso che la Regione fosse tenuta a motivare specificamente il mancato recepimento della posizione della Provincia di Isernia, poiché questa si era risolta nel rifiuto a priori di qualsiasi riduzione e non in un parere tecnico sulla proposta; ha inoltre rilevato che le ragioni della fusione risultavano dal parere tecnico dell’USR recepito dagli atti regionali. Quanto al difetto di motivazione, il Piano è atto generale di programmazione: non richiede una motivazione puntuale per ogni scelta o richiesta non accolta, fermo il sindacato giurisdizionale per errori palesi o manifesta irrazionalità, non ravvisati nel caso concreto. Il Piano risultava coerente con le linee regionali, che già prevedevano la riduzione di due autonomie nella provincia di Isernia. Le censure di illogicità e irragionevolezza non dimostravano una manifesta illogicità complessiva delle scelte, né consentivano al giudice di sostituire la propria valutazione di opportunità a quella programmatoria regionale. Infine, le linee di indirizzo regionali sono atti non vincolanti e non costituiscono autonomo parametro di legittimità; la contestazione della loro violazione è stata ritenuta anche astratta e generica. Le eccezioni in rito sono rimaste assorbite. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 5-quater e 5-quinquies, d.l. 98/2011

    La riforma in questione si pone, come dichiarato obiettivo, quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR.

    La disciplina statale determina il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA e i criteri per la sua distribuzione regionale, nell’ambito di un processo che conduce progressivamente al ridimensionamento delle autonomie scolastiche.

  • art. 1, commi 557 e 558, l. 197/2022

    La riforma in questione si pone, come dichiarato obiettivo, quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR.

    La riforma ha introdotto criteri triennali per definire il contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA, considerando la popolazione scolastica regionale e la salvaguardia delle specificità territoriali.

  • art. 1, d.i. 127/2023

    Le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell'articolo 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati

    Le Regioni esercitano autonomamente il dimensionamento entro il contingente statale e secondo i criteri e le garanzie fissati dal decreto; la tutela delle specificità montane non equivale a un obbligo di mantenere ogni singola autonomia.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    Quanto al primo aspetto, va rimarcato che l'assenza dell'obbligo di motivazione non si traduce, ovviamente, nell'affermazione che gli atti amministrativi a contenuto generale possano sottrarsi, in considerazione della loro particolare natura, al sindacato di legittimità, che va anzi riaffermato, ma comporta soltanto che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, i provvedimenti di dimensionamento scolastico non richiedono una particolare motivazione, trattandosi di scelte ampiamente discrezionali dell'Amministrazione regionale riguardanti la programmazione della rete scolastica: scelte che risultano già ex se motivate sulla base dei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del singolo piano di dimensionamento scolastico

    Gli atti amministrativi generali e di programmazione non necessitano di una motivazione specifica per ciascuna scelta; nel dimensionamento scolastico è sufficiente che il piano si fondi sui criteri generali tecnico-discrezionali adottati, restando comunque sindacabile la legittimità.

  • art. 13 l. 241/1990

    Trattandosi di atti connotati da ampia discrezionalità, gli stessi sono pertanto censurabili in giudizio solo se affetti da errori palesi o da profili di manifesta irrazionalità o irragionevolezza.

    Per gli atti di pianificazione e programmazione non si applicano le disposizioni generali del capo sulla partecipazione procedimentale; il sindacato sulla scelta programmatoria resta circoscritto ai vizi manifesti.

  • artt. 138 e 139 d.lgs. 112/1998

    In particolare, né nella legge n. 197/2022, né nel decreto legislativo n. 112/1998, è stato previsto che la Regione debba specificamente motivare sulle ragioni del mancato recepimento di una singola richiesta proveniente da alcuno degli organi istituzionali interpellati

    Le disposizioni sul ruolo degli enti coinvolti nel dimensionamento non impongono alla Regione un’obbligatoria motivazione specifica per il mancato recepimento di ogni richiesta o posizione espressa dagli enti consultati.

  • art. 44 Cost.

    La tutela delle zone montane, riconosciuta dall'art. 44, Cost. e perseguita con una complessa normativa di settore sviluppatasi nel corso degli anni [legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (BASSANINI); decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"] è stata affrontata a monte dal D.I. n. 127/2023, attraverso la definizione del contingente di DS e di DSGA assegnati al totale delle istituzioni scolastiche, nello Stato e in ciascuna Regione, prevedendo l'applicazione di parametri perequativi per salvaguardare le specificità

    La tutela costituzionale delle zone montane si attua, in questo ambito, attraverso i criteri e i parametri perequativi incorporati nella determinazione del contingente; non comporta un’esenzione automatica dal dimensionamento.

Massime di principio

  • La tutela delle istituzioni scolastiche situate in comuni montani non comporta un diritto automatico alla conservazione della loro autonomia: le specificità territoriali sono considerate nella definizione statale del contingente e dei relativi parametri perequativi, ma non impediscono alla Regione di accorpare autonomie nell’esercizio del dimensionamento.
  • La disciplina statale sul dimensionamento definisce il contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; il dimensionamento regionale può comportare l’accorpamento amministrativo di istituzioni e plessi senza che venga necessariamente meno il presidio scolastico sul territorio.
  • Il piano regionale di dimensionamento scolastico, quale atto generale di programmazione fondato su scelte ampiamente discrezionali, non richiede una motivazione specifica per ogni singola scelta o per il mancato recepimento delle richieste degli enti consultati, quando le ragioni della programmazione risultino dai criteri generali e dagli atti istruttori recepiti.
  • Le scelte regionali di dimensionamento scolastico sono sindacabili quando presentino errori palesi o manifesta irrazionalità o irragionevolezza; il giudice non può sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’amministrazione in assenza di tali vizi.
  • Gli atti regionali di indirizzo non vincolanti non costituiscono, di per sé, autonomo parametro di legittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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