Sentenza n. 4626/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 374/2024 depositata in data 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 374/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 374/2024, depositata il 24 gennaio 2024 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente o a un equipollente per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per € 500,00 per ciascun anno. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il giudizio non ha ad oggetto le spese liquidate nel giudizio presupposto, distratte in favore dei difensori. Non risultano richiesti interessi nella domanda di ottemperanza secondo quanto precisato dal TAR; il giudice ha comunque escluso la maggiorazione per interessi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero: il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni è decorso e non sono stati effettuati pagamenti, neppure parziali; il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né riferito sull'esecuzione. Ha ordinato il pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega; questi dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente, a spese dell'amministrazione. Ha escluso gli interessi, poiché la Carta del docente è indicata al valore nominale senza maggiorazioni, anche se utilizzata nell'anno successivo. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dalla disposizione deve essere decorso prima che possa essere dichiarata l'inottemperanza al titolo nei confronti dell'amministrazione.
art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Non spettano i pretesi interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in quanto l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. Tar Lombardia n. 1768/2025).
L'importo della Carta del docente è riconosciuto al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi, nemmeno quando venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato è rimasto ineseguito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte dell'amministrazione, e il debitore pubblico non contesta il credito né documenta l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione.
- La Carta del docente, in base all'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, è riconosciuta al valore nominale e non è suscettibile di maggiorazione per interessi, anche se utilizzata nell'anno successivo a quello di erogazione.
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