Determinazione ADM 502089/2024
Ampliamento della zona franca doganale Termoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione approva, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis, del d.l. n. 124/2023, la perimetrazione della zona franca doganale di Termoli, portandone la superficie complessiva a 49.754 mq. L’atto individua la planimetria allegata come parte integrante del provvedimento e rinvia a un disciplinare di servizio, da predisporre dalla Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, per l’effettiva operatività dell’area previa verifica delle opere infrastrutturali e delle modalità di vigilanza doganale. Viene inoltre designato l’Ufficio delle dogane di Campobasso quale autorità doganale competente ai sensi dell’art. 244 CDU, e viene abrogata la precedente determinazione direttoriale del 14 dicembre 2023.
Approva la perimetrazione della zona franca doganale interclusa di Termoli e ne disciplina l’operatività
Approva la perimetrazione della zona franca doganale interclusa di Termoli
La determinazione direttoriale del 31 luglio 2024 approva, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis, del d.l. n. 124/2023, la perimetrazione della Zona franca di Termoli nell’ambito della ZES Unica Mezzogiorno. Il provvedimento si innesta nel quadro del Codice doganale dell’Unione, richiamando in particolare gli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 952/2013, e prende atto delle interlocuzioni intervenute tra la struttura commissariale, il COSIB e la Direzione Territoriale competente.
Quadro normativo e presupposti istruttori
La determinazione richiama:
- il regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione;
- l’art. 243, paragrafo 1, CDU, secondo cui gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell’Unione a zona franca;
- il d.l. 20 giugno 2017, n. 91;
- il d.l. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ha istituito la ZES Unica Mezzogiorno;
- l’art. 11, comma 3-bis, del medesimo d.l. n. 124/2023, che prevede la possibilità di istituire nella ZES unica zone franche doganali intercluse e attribuisce alla determinazione del Direttore ADM l’approvazione della perimetrazione entro sessanta giorni dalla proposta.
L’atto dà inoltre conto della precedente determinazione del 14 dicembre 2023, adottata sulla base della disciplina allora vigente, e delle successive richieste di integrazione dell’area avanzate nel 2024.
Istruttoria e ampliamento dell’area
Dalla ricostruzione contenuta nel provvedimento emerge che:
- con nota del 27 febbraio 2024 la ex Struttura Commissariale per la ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise ha chiesto di integrare la superficie già perimetrata con ulteriori 2.560 mq;
- l’integrazione riguarda la particella n. 716 del foglio 53 del Nuovo Catasto Terreni di Termoli, trasferita dal Demanio dello Stato al patrimonio del COSIB;
- la Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha espresso parere positivo con nota del 18 marzo 2024;
- nei pareri richiamati viene confermato che l’area ricade nelle particelle catastali incluse nella ZES e che, per renderla operativa come zona franca interclusa, sono necessarie specifiche opere infrastrutturali, tra cui recinzione, varco di entrata e uscita videosorvegliato, nonché aree ed edifici idonei allo stoccaggio;
- con nota del 19 luglio 2024 la Struttura Commissariale per la ZES unica ha espresso nulla osta alla richiesta di integrazione.
Contenuto dispositivo
Il cuore della determinazione è composto da tre disposizioni operative:
- viene approvata la perimetrazione della Zona franca di Termoli;
- la zona franca è fissata in una superficie complessiva di 49.754 mq ed è identificata dalla planimetria allegata, che indica anche i punti di entrata e di uscita dall’area;
- l’assetto approvato è coerente con il modello della zona franca doganale interclusa previsto dal CDU.
Operatività della zona franca e vigilanza doganale
L’atto precisa che l’effettiva operatività non deriva automaticamente dall’approvazione della perimetrazione. Essa sarà determinata dalla Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata mediante un apposito disciplinare di servizio, che dovrà essere predisposto solo dopo:
- la verifica delle opere infrastrutturali;
- la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di vigilanza doganale;
- il rispetto delle condizioni previste dall’art. 243, paragrafo 3, CDU.
Autorità doganale competente
L’Ufficio delle dogane di Campobasso è individuato come autorità doganale competente per i provvedimenti di cui all’art. 244 CDU. La scelta rileva per la gestione amministrativa e doganale dell’area, in relazione ai poteri e agli atti connessi alla zona franca.
Effetti finali e abrogazione del precedente provvedimento
Dal momento di entrata in vigore della nuova determinazione è abrogata la precedente determinazione direttoriale del 14 dicembre 2023, prot. n. 746013. Il provvedimento è infine pubblicato sul sito dell’Agenzia, con efficacia di legge.
Punti principali
Base normativa e presupposti
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 243 e 244 del Codice Doganale dell’Unione, e sull’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. La norma nazionale consente, nella ZES Unica Mezzogiorno, l’istituzione di zone franche doganali intercluse, con perimetrazione approvata dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli su proposta della Struttura di missione.
Perimetrazione approvata per Termoli
È approvata la perimetrazione della Zona franca di Termoli. L’area complessiva risulta pari a 49.754 mq e comprende anche l’integrazione di 2.560 mq relativa alla particella n. 716 del foglio 53 del Nuovo Catasto Terreni di Termoli, trasferita dal Demanio dello Stato al patrimonio del COSIB.
Elementi cartografici e accessi
La zona franca è identificata dalla planimetria allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento. La planimetria reca, ai sensi dell’art. 243, paragrafo 1, CDU, l’indicazione dei punti di entrata e di uscita dall’area interessata.
Condizioni per l’operatività
L’effettiva operatività della zona franca non è immediata ma è subordinata alla predisposizione di un apposito disciplinare di servizio da parte della Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata. Tale disciplinare dovrà essere adottato previa verifica delle opere infrastrutturali e della definizione delle modalità di vigilanza doganale previste dall’art. 243, paragrafo 3, CDU.
Competenza doganale
L’Ufficio delle dogane di Campobasso è individuato come autorità doganale competente per i provvedimenti di cui all’art. 244 CDU, quindi per gli atti gestionali e autorizzativi connessi alla zona franca.
Abrogazione del precedente atto
Dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento è abrogata la determinazione direttoriale del 14 dicembre 2023, protocollo n. 746013, che aveva approvato la precedente perimetrazione della zona franca di Termoli.
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