Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40046/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Spinetti ha proposto istanza ex art. 35-ter L. n. 354/1975 per ottenere il rimedio risarcitorio in forma specifica della detenzione ritenuta inumana e degradante presso la casa di reclusione di Padova. L'istanza era stata già rigettata con provvedimento del 15/12/2016; il ricorrente ha sostenuto che vi fossero elementi di diritto nuovi, in particolare i principi enucleati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso) e la giurisprudenza sovranazionale (tra cui la Grande Camera nella causa Mursic c. Croazia), che avrebbero modificato i criteri di computo dello spazio minimo individuale rilevante ai fini dell'art. 3 CEDU, adottando il criterio del "normale movimento" e escludendo dal computo lo spazio occupato da letti a castello; per tali ragioni chiedeva la revisione della precedente decisione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza come mera riproposizione di domanda già decisa, era corretta: non sussisteva un novum idoneo a superare la preclusione rebus sic stantibus derivante dal giudicato esecutivo. La Corte ha ritenuto che la decisione delle Sezioni Unite n. 6551/2020 (Commisso) non abbia introdotto un mutamento di orientamento rispetto alla prevalente giurisprudenza precedente, ma abbia piuttosto confermato i criteri già affermati (tra cui il criterio del "normale movimento" e la detrazione dei letti a castello). Di conseguenza l'istanza è stata considerata ripetitiva e inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter L. n. 354/1975 (Ord. pen.)

    Norma che disciplina l'istanza ex parte dei detenuti per ottenere il rimedio risarcitorio in forma specifica della detenzione; qui impiegata come procedimento in cui il giudice può dichiarare inammissibile domanda meramente reiterativa se non supportata da novità.

  • art. 3 CEDU

    Criterio sostanziale per valutare trattamenti inumani o degradanti; la giurisprudenza nazionale ed europea richiede almeno 3 m2 di spazio individuale utile calcolato secondo il criterio del "normale movimento", detraendo le superfici occupate da servizi igienici e da strutture tendenzialmente fisse come i letti a castello.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso), Rv. 280433

    Sentenza che ha confermato il criterio prevalente di computo dello spazio individuale minimo (3 m2), ricondotto alla superficie che assicura il normale movimento e alla detrazione di arredi tendenzialmente fissi come i letti a castello; ritenuta dalla Corte non essere un mutamento giurisprudenziale idoneo a costituire novum per riaprire istanze già decise.

  • Torreggiani c. Italia (Corte EDU, 8/01/2013)

    Giurisprudenza europea di riferimento sul divieto di trattamenti inumani o degradanti e sul requisito dei 3 m2 come parametro di valutazione delle condizioni detentive, richiamata dalla Corte di cassazione come premessa del criterio applicativo.

  • Mursic c. Croazia (Grande Camera CEDU, 26/10/2016)

    Decisione europea citata dal ricorrente per la valutazione delle condizioni detentive; la difesa sosteneva obbligo di applicazione di tale orientamento, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che l'assenza di un reale mutamento giurisprudenziale nazionale non legittimasse la riproposizione dell'istanza già respinta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento successiva al rigetto del ricorso di cassazione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme ritenute violate; norma processuale penale pertinente alle decisioni in materia esecutiva, ma la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse in suo riferimento.

  • art. 117 Cost.

    Norma costituzionale richiamata dal ricorrente in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (CEDU); la Corte ha esaminato il rapporto tra orientamenti nazionali e sovranazionali ma ha ritenuto assente il novum giuridico invocato.

Massime di principio

  • Una nuova istanza esecutiva volta a ottenere il rimedio per condizioni detentive precedentemente rigettate è inammissibile se si limita a riproporre le medesime questioni senza fornire un novum effettivo (nuovi fatti o nuove questioni giuridiche non previamente valutate).
  • Il mutamento di giurisprudenza è idoneo a costituire novum solo se introduce un effettivo cambiamento di orientamento: una decisione delle Sezioni Unite che confermi la tesi prevalente anteriore non costituisce novum riaprente la questione.
  • Per il computo dello spazio individuale minimo ai fini dell'art. 3 CEDU si deve valutare la superficie utile a garantire il "normale movimento": dalla superficie lorda vanno detratte le aree dei servizi igienici e gli arredi tendenzialmente fissi, come i letti a castello; arredi facilmente amovibili e letti a livello unico non si detraggono.
  • L'omessa valutazione, da parte del giudice, di elementi già presenti negli atti non configura di per sé un novum ma un vizio che deve essere impugnato nei gradi di giudizio ordinari; non legittima la riproposizione dell'istanza esecutiva a titolo di elemento nuovo.
  • In casi simili è strategico, per ottenere l'ammissibilità di una nuova istanza, produrre prove di fatti sopravvenuti (es. documentazione aggiornata sul sovraffollamento, modifiche strutturali, stato di salute nuovo), ovvero argomentare l'esistenza di un effettivo mutamento giurisprudenziale o normativo che incida sul perimetro della precedente decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.