Sentenza del 14/12/2017 n. 3456 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'annullamento dell'accertamento con cui erano stati attribuiti a M. maggiori redditi e maggiore IRPEF per euro 3.910, sulla base dei modelli 770 e delle certificazioni rilasciate da due sostituti d'imposta, relativi a rapporti di lavoro non indicati nel modello 730. Secondo l'Agenzia, tali rapporti erano compatibili con l'attività lavorativa dichiarata presso l'Istituto S. e le attestazioni prodotte dal contribuente non avevano pubblica fede. M. sosteneva invece che l'orario di lavoro presso l'Istituto S., dalle 7:30 alle 14:00 dal lunedì al venerdì, fosse incompatibile con il contemporaneo lavoro a tempo pieno presso la ditta D. e prospettava una possibile sostituzione di persona, avendo presentato denuncia contro ignoti.
La decisione
La CTR Emilia-Romagna ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto liberamente valutabile dal giudice l'attestazione dell'Istituto S., nonostante l'assenza di pubblica fede, anche perché non specificamente contestata. Ha inoltre considerato incompatibili, secondo comune esperienza e sulla base della documentazione prodotta, l'orario di lavoro presso l'Istituto S. e il rapporto a tempo pieno presso la ditta D. I modelli 770 non sono stati ritenuti falsi o irregolari nella loro provenienza, ma è stata messa in dubbio la corrispondenza tra il contribuente e la persona che aveva fornito le generalità al datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 800 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati.
Le attestazioni prodotte dal contribuente, anche se prive di pubblica fede, possono essere valutate liberamente dal giudice. Inoltre, i fatti non specificamente contestati possono essere considerati ai fini della decisione; il giudice può anche valorizzare fatti di comune esperienza.
Art. 115, comma 2, c.p.c.
Il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
L'incompatibilità concreta tra un lavoro a tempo pieno svolto in una determinata sede e un altro rapporto lavorativo coincidente per orari e giorni può essere valutata anche sulla base della comune esperienza.
Art. 41-bis del D.P.R. 600/1973
Qualora dalla segnalazione della Direzione centrale accertamento risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato, gli uffici possono limitarsi ad accertare il reddito in base agli elementi predetti.
La norma consente un accertamento basato su dati risultanti, tra l'altro, dai modelli 770, ma non autorizza l'Amministrazione né il giudice a prescindere da ogni verifica sulla riferibilità sostanziale del reddito al contribuente. Occorre distinguere la genuinità formale del modello dalla veridicità dell'identità della persona che ha lavorato.
Massime di principio
- Le certificazioni fiscali e i modelli 770 costituiscono elementi probatori rilevanti, ma non dimostrano automaticamente che il reddito sia stato percepito proprio dal contribuente indicato: l'Amministrazione deve considerare eventuali contestazioni sull'identità o sulla riferibilità del rapporto.
- Quando gli orari, i luoghi e la natura dei rapporti di lavoro risultano concretamente incompatibili, tale incompatibilità può costituire un elemento decisivo per escludere che il contribuente abbia svolto entrambi i lavori.
- Un documento privo di pubblica fede non è privo di valore probatorio: può essere valutato liberamente dal giudice, soprattutto se non viene contestato in modo specifico.
- L'accertamento fondato sull'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 resta soggetto al controllo giudiziale sulla concreta riferibilità del reddito e sulla coerenza degli elementi utilizzati.
- In presenza di una possibile sostituzione di persona, è utile produrre documentazione oggettiva sugli orari, sulle sedi di lavoro, sulle mansioni, sulle presenze e sulle denunce presentate, così da dimostrare l'impossibilità materiale di aver percepito il reddito contestato.
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