Cassazione Civile, Ordinanza n. 05608/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntisti)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo residuo di un mutuo chirografario e di alcuni conti correnti intestati a una società e garantiti da persone fisiche. Gli ingiunti hanno proposto opposizione contestando anzitutto la prova del credito, perché la banca aveva prodotto documentazione ritenuta incompleta e in parte costituita da elaborazioni contabili interne e non da estratti conto integrali; hanno inoltre chiesto la rideterminazione del dare/avere deducendo nullità o illegittimità di addebiti per capitalizzazione periodica degli interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e interessi usurari. In appello la decisione sfavorevole agli opponenti è stata confermata. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione delle regole sull’onere della prova, sulle presunzioni e sull'art. 1832 c.c., sostenendo che, in mancanza di continuità documentale, avrebbe dovuto applicarsi il criterio del saldo zero senza presumere approvazioni tacite; 2) violazione dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 1832 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva la contestazione della documentazione bancaria e per avere equiparato la mancata contestazione alla prova della debenza; 3) omesso esame di fatti decisivi, riguardanti la documentazione mancante, la natura interna delle stampe prodotte e il mancato ricorso al saldo zero da parte del CTU; 4) violazione dell'art. 113 c.p.c. per non avere il giudice applicato d'ufficio i decreti ministeriali sui tassi soglia antiusura; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi all'allegazione e produzione dei tassi soglia e al loro superamento. La Corte ha respinto i motivi 1, 2 e 3, ritenendoli infondati o inammissibili, ma ha accolto il quarto motivo, affermando che i decreti ministeriali che fissano i tassi-soglia antiusura sono fonti integrative del diritto conosciute d'ufficio dal giudice ex art. 113 c.p.c.; il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata quindi cassata con rinvio per il riesame del profilo antiusura, mentre le ulteriori censure sono state disattese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, relativo all'antiusura e al dovere del giudice di conoscere d'ufficio i decreti ministeriali sui tassi soglia, e ha dichiarato assorbito il quinto motivo. Ha invece rigettato o dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, confermando i principi per cui, nei rapporti bancari, la produzione di documentazione non integrale può essere integrata da altri mezzi di prova e da una CTU contabile, la contestazione del correntista deve essere specifica e tempestiva, e la prova della ricezione/approvazione degli estratti conto può essere desunta anche per presunzioni da fatti storici univoci e dalla mancata contestazione. Poiché l'accoglimento del quarto motivo investe un capo autonomamente decisivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della doglianza antiusura, con applicazione del principio secondo cui i D.M. che fissano i tassi soglia sono conoscibili d'ufficio. Gli altri capi restano fermi nei limiti del rigetto dei relativi motivi.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nei rapporti bancari e nella domanda di rideterminazione del saldo
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza del fatto ignoto da fatti noti
art. 2729 c.c.
richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
art. 1832 c.c.
richiamato per gli effetti della trasmissione degli estratti conto e della loro mancata specifica contestazione
art. 183 c.p.c.
richiamato per la scansione delle memorie istruttorie e la tempestività delle contestazioni
art. 2712 c.c.
richiamato per il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche e della documentazione contabile bancaria
art. 2709 c.c.
richiamato come base per valorizzare le risultanze delle scritture contabili bancarie
art. 2710 c.c.
richiamato come base per valorizzare le risultanze delle scritture contabili bancarie
art. 116 c.p.c.
richiamato per la valutazione della condotta processuale come argomento di prova
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per omesso esame di fatti e per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per omesso esame delle prove e dei fatti allegati
art. 360 c.p.c.
norma sul sindacato di legittimità invocata per violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 113 c.p.c.
richiamato per il principio iura novit curia e per la conoscenza officiosa dei decreti ministeriali sui tassi soglia
L. 7 marzo 1996, n. 108
richiamata quale legge antiusura che attribuisce rilievo ai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi
art. 1815 c.c.
richiamato in relazione alla nullità della clausola che prevede interessi usurari
art. 614 c.p.
citato nel ricorso come norma integrata dai decreti ministeriali sui tassi soglia, ma il rilievo centrale della Corte riguarda la L. 108/1996 e l'art. 113 c.p.c.
delibera CICR
richiamata per ritenere valida la capitalizzazione trimestrale in un rapporto conforme alla disciplina applicabile
art. 1956 c.c.
richiamato nelle domande degli opponenti in tema di liberazione dei fideiussori
Massime di principio
- Nei rapporti bancari di conto corrente, la prova del saldo può essere ricostruita anche in mancanza di estratti conto completi, mediante documentazione contabile alternativa, estratti scalari, scritture bancarie e CTU, purché il materiale disponibile consenta una ricostruzione attendibile e logicamente giustificata.
- La mancata produzione di alcuni estratti conto non impone automaticamente l’applicazione del criterio del saldo zero: tale criterio è solo uno degli strumenti possibili e opera, in particolare, quando la documentazione mancante impedisce una ricostruzione completa, mentre il giudice può valorizzare anche altri elementi di prova e la condotta delle parti.
- Chi contesta il credito bancario e chiede la rideterminazione del saldo deve allegare e provare in modo specifico le poste indebitamente addebitate e, se deduce nullità o indebito, deve fornire la documentazione utile alla ricostruzione del rapporto per i periodi interessati.
- La trasmissione o messa a disposizione degli estratti conto può essere dimostrata anche per presunzioni; la mancata contestazione specifica delle annotazioni, in presenza di documenti conosciuti dal correntista, consente di attribuire efficacia probatoria alla rappresentazione contabile del rapporto.
- La contestazione della documentazione bancaria deve essere tempestiva e specifica: una critica generica alla provenienza o all'"ufficialità" delle stampe contabili non basta a neutralizzare le singole annotazioni, soprattutto se il documento è stato portato a conoscenza della controparte nel rispetto del contraddittorio.
- I decreti ministeriali che determinano i tassi soglia antiusura, in quanto atti amministrativi generali e integrativi della disciplina legale, devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice ai sensi del principio iura novit curia; non grava sulla parte l’onere di produrli in giudizio per consentirne l’applicazione.
- In tema di prova per presunzioni, la censura in cassazione è ammissibile solo se si contesta la violazione dei parametri di gravità, precisione e concordanza oppure l’uso di fatti storici inidonei, non se si propone una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
- Quando una decisione si fonda su più rationes autonome, il motivo di ricorso è inammissibile se non investe tutte le ragioni che sorreggono la decisione stessa.
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