Sentenza del 14/11/2016 n. 5850 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - Soggetto legittimato alla ricezione dell'atto - Presunzione persona addetta alla ricezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la regolarità della notificazione, sostenendo che la persona alla quale l'atto era stato consegnato presso la sede della società non fosse legittimata a riceverlo né effettivamente incaricata della ricezione degli atti destinati all'ente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La persona rinvenuta presso la sede della società e qualificatasi come addetta alla ricezione degli atti è presunta legittimata a riceverli. Spetta al destinatario fornire la prova contraria, dimostrando sia l'assenza di un rapporto di lavoro con la società sia la mancanza di qualsiasi incarico o mandato quale addetto alla sede. In assenza di tale prova, la dichiarazione del consegnatario è assistita da presunzione di veridicità e la notificazione deve considerarsi regolare.
Massime di principio
- La consegna di un atto presso la sede di una società a una persona presente nei locali e qualificatasi come addetta alla ricezione è, in linea generale, considerata valida.
- Il destinatario che intende contestare la notificazione deve fornire una prova concreta dell'inesistenza di qualsiasi rapporto lavorativo o incarico del consegnatario con la società; non è sufficiente una mera contestazione generica.
- La qualifica dichiarata dal consegnatario è assistita da una presunzione di veridicità, che il giudice non può disconoscere in assenza di elementi probatori contrari.
- La società deve quindi dimostrare specificamente che la persona non era dipendente, collaboratore o incaricata della sede e che non aveva mai ricevuto mandato per la ricezione degli atti.
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