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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7215 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale limitatamente alla ripresa relativa alla Dual Income Tax (D.I.T.). Contestava l'applicazione dell'aliquota IRPEG agevolata del 19% su un imponibile di 346.447.000 lire, sostenendo che tale base dovesse essere integralmente ridotta dell'incremento, pari a 5.085.000.083 lire, delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni. Secondo l'Agenzia, la riduzione operava indipendentemente dal fatto che gli investimenti fossero stati finanziati con risorse esterne, come finanziamenti bancari, e indipendentemente dall'assenza di intenti elusivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società limitatamente alla ripresa D.I.T. Ha stabilito che l'incremento dei titoli e valori mobiliari comporta la riduzione della variazione di capitale rilevante per l'aliquota agevolata, senza che rilevino la provenienza interna o esterna delle risorse utilizzate, il ricorso a finanziamenti bancari o la normalità delle operazioni. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, art. 1

    Il reddito complessivo netto è assoggettabile all'imposta con aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito.

    La D.I.T. agevola il reddito riconducibile agli incrementi di capitale proprio, entro i limiti previsti dalla disciplina.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, art. 2, comma 1, lett. a)

    La variazione in aumento non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.

    L'incremento di titoli e valori mobiliari riduce la base D.I.T. senza distinzione in base alla provenienza delle risorse, anche se derivanti da finanziamenti bancari, e senza necessità di dimostrare un intento elusivo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, art. 3, commi 2 e 3

    La disciplina neutralizza determinate operazioni infragruppo e i finanziamenti tra società collegate, impedendo che trasferimenti interni producano artificialmente incrementi della base D.I.T.

  • Art. 2697 c.c.

    Si applicano i criteri generali sull'onere della prova; il contribuente deve esporre in dichiarazione i dati economico-contabili posti a fondamento dell'agevolazione, mentre l'amministrazione può verificarli.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    L'amministrazione finanziaria può procedere alla verifica dei dati dichiarati mediante la procedura di liquidazione delle imposte.

  • Art. 384 c.p.c., comma 1

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa collega il beneficio a investimenti produttivi, le esclusioni o riduzioni espressamente previste dalla legge operano secondo il loro tenore letterale, senza introdurre eccezioni basate sulla provenienza delle risorse o sull'assenza di intento elusivo.
  • Ai fini della D.I.T., l'aumento delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni riduce la base agevolabile anche se l'acquisto è stato finanziato con capitale di credito o risorse esterne.
  • La finalità della disciplina è favorire il capitale proprio e gli investimenti produttivi, non gli investimenti finanziari meramente speculativi o di tesoreria; pertanto la normalità dell'attività finanziaria dell'impresa non esclude l'applicazione della riduzione.
  • In presenza di un dato contabile rilevante e di una specifica regola di decurtazione, l'amministrazione può recuperare l'imposta agevolata indebitamente applicata anche senza dimostrare una condotta fraudolenta o abusiva.
  • Per beneficiare di un'agevolazione fiscale, il contribuente deve indicare correttamente in dichiarazione gli elementi rilevanti; l'esposizione dei dati non impedisce all'amministrazione di verificarne la corretta applicazione secondo la disciplina vigente.

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