Cassazione Penale, Sentenza n. 10864/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'omessa pronuncia della confisca, obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, su quanto sequestrato durante le indagini fino al profitto quantificato in euro 408.137,86; il ricorrente rilevava che la sentenza di applicazione della pena del GIP dell'11/09/2024 non aveva disposto la confisca pur trattandosi di reato tributario e non aveva motivato l'omissione; si specifica che il procedimento era stralcio di altro procedimento in cui, con sentenze definitive a carico di coimputati, era stato incidentalmente accertato anche il profitto imputabile al ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 676 c.p.p., secondo il quale il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca quando la pronuncia non è stata resa nella sentenza di cognizione. La giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.6 n.10542/2017 e Sez.6 n.52007/2018) conferma che, in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), l'omissione della confisca non può essere rimproverata con ricorso per cassazione ma va rimediata davanti al giudice dell'esecuzione; pertanto il rimedio per ottenere la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è il giudizio di esecuzione e non il ricorso qui proposto.
Norme richiamate
Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate….
La Corte interpreta l'art. 676 come norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla confisca omessa nella sentenza di merito, rendendo improcedibile il ricorso per cassazione contro l'omessa pronuncia quando la sentenza è divenuta irrevocabile.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo…
La norma stabilisce l'obbligatorietà della confisca del profitto nei reati tributari in caso di condanna o patteggiamento; l'omissione della pronuncia non elimina l'obbligo materiale, ma la sua attuazione va perseguita nel procedimento esecutivo.
Richiamato come riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la pronuncia sulla confisca nell'ambito di tali procedure è regolata anche in combinato con l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
Cass. Sez.6, n. 10542 del 18/01/2017 (Tenuzzo)
Giurisprudenza che afferma l'incompetenza del giudice di legittimità a rimettere mano all'omessa pronuncia sulla confisca in sentenza di patteggiamento: il rimedio è il giudice dell'esecuzione.
Cass. Sez.6, n. 52007 del 16/10/2018 (Ammertì)
Conferma che per i beni soggetti ad ablazione obbligatoria la via ordinaria è il giudizio di esecuzione, specie quando la sentenza sia passata in giudicato e la confisca sia prevista per legge.
Massime di principio
- Se in una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il giudice omette di disporre la confisca obbligatoria prevista dalla legge, il rimedio non è il ricorso per cassazione quando la sentenza è già passata in giudicato, ma l'azione davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
- L'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 impone la confisca del profitto nei reati tributari in caso di condanna o patteggiamento: l'assenza di una pronuncia esplicita non elimina l'obbligo materiale, che può essere fatto valere in sede esecutiva.
- Prima di proporre rimedi straordinari è necessario verificare lo stato del giudicato: se la sentenza è ancora impugnabile nelle forme ordinarie, vanno esperite quelle; se è definitiva, il giudice dell'esecuzione è la sede corretta per ottenere la confisca omessa.
- Gli accertamenti di profitto effettuati in sentenze di altri procedimenti o a carico di coimputati possono essere utilizzati in sede di esecuzione per la quantificazione della confisca, ma occorre valutare la loro efficacia probatoria e vincolante rispetto al soggetto interessato.
- In pratica, il pubblico ministero o altra parte interessata devono attivare il procedimento esecutivo (istanza al giudice dell'esecuzione) allegando la sentenza definitiva e la documentazione sulla quantificazione del profitto per ottenere l'ordine di confisca.
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