Cassazione Penale, Sentenza n. 14536/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Il difensore ha dedotto: (1) vizio di motivazione per presunte citazioni errate/attribuite a testi (p.o. Campanale e coimputato Giovannoni) non presenti o non corrispondenti alle trascrizioni, con conseguente contraddittorietà e travisamento della prova; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria (richiesta di acquisire la testimonianza resa dalla p.o. Campanale in altro procedimento, ritenuta necessaria per dimostrare la buona fede dell'imputato); (3) vizio sulla sussistenza del dolo specifico, lamentando che la corte di merito abbia desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa da mere presunzioni e senza considerare la marginalità della posizione del ricorrente nella trattativa tra Campanale e Giovannoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenze e genericità dei motivi e per mancata indicazione della decisività delle circostanze censurate. Ha ritenuto infondati i profili relativi alla rinnovazione istruttoria (assenza di elementi di novità che giustificassero nuovo esame) e al dolo (la valutazione della corte territoriale, fondata sull'assenza di spiegazioni alternative circa il possesso del titolo, è conforme alla giurisprudenza sul tema). Di conseguenza il provvedimento impugnato resta efficace (la Corte d'Appello aveva confermato la condanna per ricettazione a 8 mesi di reclusione e 300 euro di multa, con riconoscimento della fattispecie attenuata) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 cod.proc.pen.
novellato dal D. Lgs n. 150/2022
Richiamata per segnalare la trattazione con contraddittorio cartolare; la corte ha svolto il giudizio in tale formato ai sensi della norma aggiornata
art. 616 cod.proc.pen.
Applicata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali)
art. 648 c.p. (ricettazione)
Norma sostanziale riferita al reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; la valutazione del dolo è stata ricondotta alla giurisprudenza consolidata sul possesso consapevole di documenti bancari fuori dalle regole di circolazione
art. 640 c.p. (truffa)
Citata nel quadro fattuale come il delitto contestato nell'altro procedimento collegato, non come titolo di reato deciso in questa sentenza
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019 e n. 22120 del 07/02/2013)
Richiamata per il principio secondo cui, in tema di ricettazione, la ricezione o l'acquisto di un assegno bancario in bianco al di fuori delle regole di circolazione consente di ritenere la consapevolezza della provenienza illecita del documento
Massime di principio
- Un motivo generico che lamenta il travisamento della prova senza allegare le dichiarazioni o dimostrare la decisività delle circostanze censurate è destinato all'inammissibilità: il ricorrente deve indicare esattamente gli atti, produrre o richiamare i testi e spiegare la rilevanza decisiva dell'errore denunciato
- La richiesta di rinnovazione istruttoria per acquisire dichiarazioni rese in altro procedimento richiede di dimostrare la sussistenza di elementi di novità o l'insufficienza dell'istruttoria già compiuta; la mera maggiore estensione o dettaglio della testimonianza in altro processo non è, di per sé, motivo sufficiente per riaprire il dibattimento
- Nel reato di ricettazione relativo a documenti bancari (es. assegni in bianco), la legge e la giurisprudenza ammettono che la presenza del titolo in possesso dell'imputato, senza plausibile spiegazione alternativa, possa portare a desumere la consapevolezza della provenienza delittuosa; la difesa deve fornire elementi concreti che giustifichino una diversa valutazione
- La possibilità di un processo distinto per fatti connessi (es. truffa con altri assegni) può configurare questioni di parziale bis in idem da sollevare nelle sedi appropriate, ma non obbliga automaticamente alla rinnovazione di prove già acquisite, salvo novità rilevanti non rappresentate dalla difesa
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta normalmente l'imposizione delle spese processuali al ricorrente; pertanto, prima di ricorrere è auspicabile valutare la concretezza dei motivi e la completezza delle produzioni probatorie
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