Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 947 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Cartella di pagamento - appello - produzione nuovi documenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La produzione di nuovi documenti in appello tributario è stata ritenuta ammissibile anche quando i documenti erano già preesistenti e non erano stati prodotti nel primo grado. Il divieto previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. non impedisce tale produzione, poiché la disciplina tributaria speciale prevale su quella processuale civile generale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'ammissibilità della produzione, per la prima volta in sede di appello tributario, di documenti già esistenti anteriormente. In forza del principio di specialità del processo tributario, previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 58 dello stesso decreto, che consente la produzione di nuovi documenti in appello. Tale disciplina prevale sul divieto generale previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., applicabile al processo civile.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992

    Le norme del processo tributario sono norme speciali rispetto a quelle del processo civile.

    Il processo tributario presenta una disciplina autonoma e speciale; le norme del codice di procedura civile si applicano solo nei limiti della compatibilità e in assenza di una specifica disciplina tributaria.

  • Art. 58, D. Lgs. n. 546/1992

    È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    In appello tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti e non depositati in primo grado, senza che trovi applicazione il divieto generale dell'art. 345, comma 3, c.p.c.

  • Art. 345, comma 3, c.p.c.

    Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo i casi previsti dalla legge.

    Il divieto previsto per il processo civile non opera quando la disciplina speciale del processo tributario consente espressamente la produzione documentale in appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina speciale del D. Lgs. n. 546/1992 prevale sulle regole generali del codice di procedura civile.
  • La produzione di documenti nuovi in appello tributario è in linea generale ammissibile anche se i documenti erano già disponibili o esistenti nel primo grado.
  • Il solo fatto che un documento non sia stato prodotto tempestivamente in primo grado non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità in appello tributario.
  • La parte che deposita documenti per la prima volta in appello deve comunque rispettare i termini processuali applicabili e garantire il contraddittorio nei confronti della controparte.
  • L'orientamento è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione e con la Corte costituzionale, che riconoscono la specialità dell'art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 rispetto all'art. 345, comma 3, c.p.c.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.