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Provvedimento

Provvedimento del 24/04/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento stabilisce come versare la tassa annuale sulle unità da diporto, indicando il modello F24 con elementi identificativi come modalità ordinaria e il bonifico come soluzione alternativa in caso di impossibilità. Definisce inoltre i termini di versamento, il periodo di riferimento della tassa e le regole particolari per i contratti di durata inferiore all’anno.

Modalità e termini di versamento della tassa annuale sulle unità da diporto

Tassa annuale sulle unità da diporto: modalità e termini di versamento

Il provvedimento disciplina le modalità di versamento della tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Stabilisce inoltre i dati identificativi da comunicare ai fini del controllo e i termini entro cui effettuare il pagamento.

Ambito di applicazione e finalità

La tassa annuale riguarda le unità da diporto soggette alla disciplina richiamata nel provvedimento. Il documento precisa che i dati e le informazioni necessari all’attività di controllo devono essere forniti in sede di pagamento e riguardano:

  • i dati identificativi dell’unità da diporto;
  • il periodo per il quale il versamento viene effettuato.

Modalità ordinaria di versamento

La modalità ordinaria di pagamento è il modello di versamento "F24 versamenti con elementi identificativi". Il provvedimento rinvia a una separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate per:

  • l’istituzione dei codici tributo;
  • le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Il versamento avviene quindi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Modalità alternativa in caso di impossibilità di usare l’F24

I soggetti tenuti al versamento che siano impossibilitati a utilizzare il modello F24 devono eseguire il pagamento mediante bonifico in euro a favore del Bilancio dello Stato, Capo 8 - Capitolo 1222. Il bonifico deve riportare:

  • codice BIC: BITAITRRENT;
  • causale: generalità del soggetto tenuto al versamento, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
  • IBAN: IT15Y0100003245348008122200.

Termini di versamento

La tassa è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile dell’anno successivo. Il pagamento deve essere effettuato:

  • entro il 31 maggio di ciascun anno, in via ordinaria;
  • entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto, se esso si verifica dopo il 1° maggio.

Regola speciale per i contratti di durata

Per i contratti di cui al comma 7 dell’articolo 16 del decreto legge n. 201/2011, per i quali la tassa è dovuta per la durata del contratto, l’importo va determinato rapportando la misura prevista a giorni. In tali casi, se il contratto ha durata inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile, la tassa deve essere versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo contrattuale.

Motivazioni del provvedimento

Nella parte motivazionale si chiarisce che il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 201/2011, che demanda al Direttore dell’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità e dei termini di pagamento e di comunicazione dei dati necessari ai controlli. Si conferma che il pagamento con F24 è la regola generale, mentre il bonifico in euro è la soluzione residuale per chi non possa utilizzare tale modello.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti normativi figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390;
  • statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 16, commi da 2 a 10;
  • decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 60-bis.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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