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Provvedimento

Provvedimento del 03/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che rilasciano o rinnovano concessioni di aree demaniali marittime devono comunicare i dati all’anagrafe tributaria esclusivamente tramite il Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.) a partire dal 1° gennaio 2013. Sono previsti termini ordinari al 31 gennaio dell’anno successivo e, per la prima applicazione, l’invio dei dati già in essere al 31 dicembre 2011 entro il 31 dicembre 2012.

Modalità tecniche di trasmissione dei dati sulle concessioni di aree demaniali marittime tramite S.I.D.

Modalità tecniche per la trasmissione dei dati sulle concessioni demaniali marittime

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità tecniche con cui le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere le informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime. L’obiettivo è semplificare e armonizzare gli obblighi comunicativi connessi all’anagrafe tributaria, facendo confluire gli adempimenti nel Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.).

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

Le disposizioni si applicano a tutte le Pubbliche Amministrazioni che gestiscono il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali marittime.

Il provvedimento chiarisce inoltre che l’adempimento effettuato tramite S.I.D. sostituisce l’obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006, relativo alla trasmissione all’anagrafe tributaria degli atti di concessione, autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici, con riferimento ai soggetti beneficiari di cui all’art. 6, primo comma, lettera e), del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

Modalità di comunicazione

A decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti obbligati devono utilizzare esclusivamente il S.I.D., gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per i Porti.

La comunicazione avviene tramite l’aggiornamento corretto dei dati all’interno del sistema, utilizzando il modello di domanda normalizzata DO.RI. (DOcumentazione RIchiedente), disponibile sul sito internet del Ministero.

Termini di invio

Le informazioni relative alle concessioni devono essere comunicate al S.I.D. entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato rilasciato o rinnovato l’atto concessorio.

Per la prima applicazione è previsto un termine speciale:

  • i dati relativi alle concessioni di aree demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2011 devono essere comunicati entro il 31 dicembre 2012.

Motivazioni e finalità del provvedimento

Il testo spiega che la scelta del S.I.D. risponde all’esigenza di semplificare e armonizzare gli adempimenti delle amministrazioni interessate, evitando una comunicazione separata all’anagrafe tributaria.

Il S.I.D. è descritto come uno strumento informatico gratuito che consente:

  • l’acquisizione delle domande di concessione presentate dai cittadini;
  • la gestione della relativa istruttoria;
  • la conoscenza, su scala nazionale, dello stato d’uso del demanio marittimo;
  • l’aggiornamento online delle informazioni da parte delle amministrazioni competenti.

Regime sanzionatorio

Per l’omissione delle comunicazioni al S.I.D. oppure per l’invio di dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 605.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia delle entrate e il relativo regolamento di amministrazione.

Tra le fonti di disciplina normativa di riferimento sono indicati:

  • DPR 29 settembre 1973, n. 605, in particolare gli artt. 6, 7, 8 e 13;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006;
  • DM 17 settembre 1999;
  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 2, lettera l);
  • Codice della navigazione, artt. 28 e 36;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 154, comma 5.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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