Provvedimento del 18/04/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina l’invio all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle utenze telefoniche domestiche e ad uso pubblico, indicando contenuto, modalità telematiche, termini, gestione delle ricevute, annullamenti, sostituzioni e comunicazioni negative. Allegato tecnico: tracciati record e regole di compilazione per file di testa, dettaglio e coda.
Comunicazioni all’anagrafe tributaria sui contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare
Comunicazioni all’anagrafe tributaria sui contratti di telefonia
Il provvedimento stabilisce le modalità con cui i soggetti obbligati devono trasmettere all’anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare riferiti alle utenze domestiche e ad uso pubblico. Sono definite le informazioni da comunicare, i canali telematici, i termini di invio, le regole per ricevute, annullamenti, sostituzioni e comunicazioni negative, oltre alle specifiche tecniche dei tracciati.
Ambito oggettivo e contenuto delle comunicazioni
Le comunicazioni riguardano i dati e le notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, limitatamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera g-ter), del DPR 29 settembre 1973, n. 605.
Le comunicazioni hanno per oggetto:
- i dati relativi alle utenze in essere;
- i consumi fatturati;
- il credito di traffico telefonico relativo ai contratti di telefonia.
Gli archivi contenenti le informazioni devono essere predisposti e inviati secondo il formato descritto nell’allegato tecnico.
Modalità di trasmissione
I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni tramite il servizio telematico Entratel, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
È inoltre prevista la possibilità di avvalersi degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Gli archivi trasmessi tramite il servizio telematico non devono superare la dimensione di 3 MegaByte.
Termini di trasmissione
Il provvedimento distingue tra prima applicazione e regime ordinario:
- per le comunicazioni relative all’anno 2011, il termine è fissato al 30 settembre 2012;
- a partire dal 2012, le comunicazioni relative all’anno solare precedente devono essere trasmesse entro il 30 aprile.
Trattamento e sicurezza dei dati
I dati e le notizie pervenuti all’anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
Il trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa sulla riservatezza e protezione dei dati personali. I dati sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria con riduzione al minimo dell’uso dei dati personali, mediante analisi anonime e identificazione dei contribuenti solo quando necessaria per l’esecuzione dei controlli fiscali.
La sicurezza è garantita:
- nella trasmissione, tramite controllo degli accessi al sistema e crittografia degli archivi;
- negli archivi del sistema informativo, mediante sistema di autorizzazione agli accessi e conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario al controllo fiscale.
Ricezione, scarti e ricevute
La trasmissione si considera effettuata al momento del completamento della ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo che il file sia scartato per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel;
- codice di autenticazione duplicato, a fronte di invio dello stesso file più volte;
- file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo previsto;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, se la trasmissione è effettuata da un intermediario;
- presenza di errori che pregiudicano le informazioni contenute nel file.
Gli esiti della trasmissione sono comunicati telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio, il quale deve riproporre la trasmissione entro i termini previsti.
In caso di file scartato per errori che pregiudicano il contenuto, i soggetti obbligati devono trasmettere i dati corretti entro 30 giorni dalla mancata accettazione.
L’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta telematica contenente:
- data e ora di ricezione del file;
- identificativo del file attribuito dall’utente;
- protocollo attribuito al file;
- numero delle comunicazioni contenute nel file.
Le ricevute sono rese disponibili entro 5 giorni lavorativi successivi al corretto invio e restano consultabili per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore.
Annullamento e comunicazione sostitutiva
L’annullamento dei file inviati è consentito entro 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica.
La trasmissione di un file sostitutivo è possibile solo dopo 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.
Dal punto di vista tecnico:
- l’invio sostitutivo sostituisce integralmente il file precedente;
- per l’annullamento e per la comunicazione negativa il file è composto dai soli record di testa e di coda.
Comunicazione negativa
In assenza di dati da trasmettere per l’anno, i soggetti obbligati devono presentare una comunicazione negativa, predisposta secondo l’allegato tecnico e composta dai soli record di testa e di coda.
Finalità e motivazioni del provvedimento
Il provvedimento è adottato per razionalizzare e aggiornare la struttura tecnica dei tracciati, migliorare i flussi di trasmissione e il controllo della qualità dei dati.
Tra gli interventi evidenziati figurano:
- l’introduzione dell’obbligo di comunicazione negativa;
- la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva dopo il termine utile per l’annullamento;
- l’allineamento dei dati relativi alle utenze telefoniche, comprendendo anche le utenze domestiche;
- per la telefonia mobile, l’inserimento del credito telefonico acquistato nel corso dell’anno;
- l’esclusione dei dati catastali per evitare duplicazioni di informazioni già presenti nei sistemi dell’anagrafe tributaria.
Regole generali del file e dei record
Il file deve essere composto esclusivamente da caratteri ASCII; non sono ammessi caratteri speciali e i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo. Ogni record termina con la codifica ASCII CR e LF.
La struttura del file prevede:
- un solo record di testa di tipo "0", che deve essere il primo del file;
- uno o più record di dettaglio di tipo "1";
- un solo record di coda di tipo "9", che deve essere l’ultimo del file.
I campi sono formattati secondo le sigle previste nell’allegato tecnico, tra cui:
- AN per campi alfanumerici, allineati a sinistra e riempiti con spazi;
- CF per codice fiscale;
- NU per campi numerici, con zeri a destra o a sinistra secondo il segno;
- PR per sigle provinciali o "EE" per estero;
- DT per date nel formato GGMMAAAA.
Tracciato del record di testa
Il record di testa identifica il soggetto obbligato, l’anno di riferimento e l’eventuale intermediario.
Contiene, tra gli altri:
- tipo record sempre pari a "0";
- codice identificativo della fornitura sempre "TEL00";
- codice numerico della fornitura sempre "22";
- tipo di comunicazione con valori ammessi: 0 invio ordinario, 1 invio sostitutivo, 2 annullamento, 3 comunicazione negativa;
- protocollo telematico da sostituire o annullare, da compilare solo nei casi di sostituzione o annullamento;
- codice fiscale del soggetto obbligato, obbligatorio.
Per il soggetto obbligato sono previste due alternative:
- dati della persona non fisica: denominazione, comune del domicilio fiscale, provincia del domicilio fiscale;
- dati della persona fisica: cognome, nome, sesso, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, provincia di nascita.
È inoltre prevista la sezione relativa all’intermediario, compilabile se presente, con:
- codice fiscale dell’intermediario;
- numero di iscrizione all’albo del C.A.F., se applicabile;
- impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione, con valori 1 o 2;
- data dell’impegno.
Tracciato del record di dettaglio
Il record di dettaglio di tipo "1" contiene i dati relativi alle utenze telefoniche.
Sono richiesti:
- codice fiscale del soggetto titolare dell’utenza;
- dati identificativi della persona fisica o non fisica titolare, in alternativa;
- estremi del contratto;
- tipologia tariffa, con valori:
- 1 = ricaricabile, ammessa solo per telefonia mobile;
- 2 = abbonamento;
- destinazione d’uso, solo per contratti in abbonamento:
- 1 = affari o business;
- 2 = residenziale o privata;
- tipo contratto:
- 1 = contratto multiutenza;
- 2 = contratto individuale;
- tipologia utenza:
- 1 = telefonia mobile;
- 2 = telefonia fissa;
- data di prima attivazione dell’utenza;
- numero utenze iniziali e finali, da indicare solo nei contratti multiutenza;
- indirizzo e codice catastale dell’ubicazione, da indicare solo per telefonia fissa.
Per i dati economici e di consumo sono previsti campi distinti in funzione della tipologia tariffaria:
- per utenze in abbonamento:
- numero mesi fatturazione nell’anno, da 0 a 12;
- costo traffico annuo, espresso in euro al netto dell’IVA e arrotondato all’unità;
- ammontare fatturato, espresso in euro al netto dell’IVA e arrotondato all’unità;
- totale annuo costo per consumi: telefonate, servizi, da esporre al netto dell’IVA, con arrotondamento all’unità;
- per utenze ricaricabili:
- costo annuo ricariche, espresso in euro al lordo dell’IVA e arrotondato all’unità.
Tracciato del record di coda
Il record di coda di tipo "9" replica le informazioni identificative del record di testa e chiude il file.
Contiene:
- tipo record sempre "9";
- codice identificativo della fornitura sempre "TEL00";
- codice numerico della fornitura sempre "22";
- tipo di comunicazione con gli stessi valori previsti per il record di testa;
- protocollo telematico da sostituire o annullare, nei casi previsti;
- codice fiscale del soggetto obbligato;
- dati del soggetto obbligato persona non fisica oppure persona fisica;
- anno di riferimento;
- eventuale sezione relativa all’intermediario;
- caratteri di controllo finali, con valore fisso "A" e terminazione record in CR/LF.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- DPR 29 settembre 1973, n. 605, art. 7, commi 11 e 12;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- statuto dell’Agenzia delle entrate;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2002.
Data e sottoscrizione
Il provvedimento è datato Roma, 18 aprile 2012, ed è sottoscritto da Attilio Befera.
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