Cassazione Civile, Sentenza n. 25793/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione sulla qualificazione catastale delle torri di sostegno degli aerogeneratori: l'Amministrazione finanziaria sosteneva che le torri, per le loro caratteristiche strutturali (solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo), dovessero essere considerate costruzioni da includere nella stima catastale; il resistente sosteneva che le torri sono componenti impiantistiche funzionali e strutturali al processo produttivo della centrale eoloca e quindi escluse dal computo della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria. Il Collegio ha ritenuto prevalente il criterio della strumentalità al processo produttivo rispetto alle sole caratteristiche strutturali o alla fissità al suolo: se la torre integra funzionalmente la macchina eoloca (nacelle, rotore) e ha un ruolo essenziale nell'attività produttiva, rientra nelle componenti impiantistiche escluse dalla valutazione catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che la torre è componente essenziale e funzionale dell'impianto e, pertanto, la Cassazione ha confermato l'esenzione; le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, comma 21
Esclude dalla base imponibile macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo; criterio decisivo è la funzionalità/strumentalità al processo produttivo e non la mera fissità o la consistenza materiale del manufatto
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E
circolare n. 27/E del 13 giugno 2016
Sosteneva che le torri degli aerogeneratori, per le loro caratteristiche tipologiche e di fissità al suolo, dovessero essere considerate costruzioni incluse nella stima catastale; la Corte nega che tale criterio strutturale sia determinante in via esclusiva
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E
circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016
Richiamata dall'Amministrazione per descrivere le caratteristiche costruttive; la Corte la considera utile ma non vincolante, ribadendo la prevalenza dell'analisi funzionale
Giurisprudenza di legittimità
es. Cass. n. 21462/2020 e numerose pronunce del 2020-2021 citate
Consolidato indirizzo secondo cui le componenti impiantistiche funzionali all'attività produttiva sono escluse dall'imposizione indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale; la valutazione concreta è rimessa al giudice di merito
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alle spese di giudizio e alla prenotazione a debito del contributo unificato; nel caso specifico non applicato per le ragioni indicate nella sentenza
Massime di principio
- Per decidere se un elemento (es. torre eolica) debba essere incluso nella stima catastale conta la sua strumentalità al processo produttivo, non la sola fissità al suolo o la consistenza materiale
- Se la componente è strutturalmente integrata e svolge una funzione essenziale nel processo produttivo (es. contribuisce attivamente a contrastare forze, trasmettere potenza, consentire la generazione di energia), va considerata impiantistica ed è presumibilmente esentata ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015
- Se la componente svolge solo funzione passiva di supporto statico e non contribuisce alla funzionalità produttiva, può essere qualificata come costruzione e quindi inclusa nella stima catastale; la distinzione è fattuale e va provata con elementi tecnici
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria sono interpretazioni rilevanti ma non vincolanti: il giudice opererà un accertamento tecnico-fattuale per stabilire la natura e la funzione dell'elemento contestato
- In casi simili conviene produrre perizie tecniche dettagliate che attestino il ruolo funzionale e l'integrazione dell'elemento nell'impianto (schema meccanico, flussi di energia, connessioni strutturali) e documentazione progettuale per sostenere l'esenzione catastale
- La qualificazione è rimessa al giudice del merito; la giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare il criterio funzionale, ma ogni caso richiede prova specifica
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