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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15278/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le Agenzie hanno impugnato la sentenza della CTR Marche che aveva riconosciuto alla società il rimborso delle tasse portuali versate nel periodo agosto-novembre 2009. I ricorrenti hanno dedotto (1) errore di diritto per l'applicazione dell'art.29 l. n.428/1990 anziché dell'art.19 d.l. n.688/1982 conv. l.873/1982, con conseguenze sulla rilevanza della traslazione dell'onere fiscale; (2) censura sull'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Ufficio nei confronti dell'Autorità Portuale (presunta nuova); (3) ultravpetizione della CTR che, a favore della società, ha riconosciuto d'ufficio la rivalutazione monetaria non richiesta in appello dalla resistente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo. Ha ritenuto che: (i) i tributi in questione rientrano dell'ambito eurounitario e la disciplina del d.P.R. n.107/2009 rileva ai fini dell'applicazione dell'art.29 l. n.428/1990 (quindi i rilievi comunitari erano correttamente considerati dalla CTR); (ii) la domanda di manleva attiene a rapporti interni tra enti e non rientra nella giurisdizione tributaria di legittimità in questa sede, dunque la declaratoria di inammissibilità non è censurabile in cassazione; (iii) però la CTR è andata ultravpetita concedendo la rivalutazione monetaria non dedotta in appello: su questo punto la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito ai sensi dell'art.384, comma 2 c.p.c., ha dichiarato non dovuta la rivalutazione monetaria. Le spese di merito e di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, d.l. 30 settembre 1982, n. 688, conv. con modificazioni dalla l. 27 novembre 1982, n. 873

    «Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale».

    Norma nazionale che prevede il diritto al rimborso dell'indebito salvo che l'onere sia stato trasferito su terzi; la sua portata è stata mitigata dalla giurisprudenza costituzionale (richiesta di prova non solo documentalmente e onere della prova non esclusivamente a carico del ripetente), per cui oggi ha contenuti in parte sovrapponibili a quelli dell'art.29 l. n.428/1990 quando la fattispecie non rilevi a titolo comunitario.

  • art. 29, legge 7 agosto 1990, n. 428

    Nella versione applicabile ratione temporis: «I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni»; il comma 3 stabilisce che «L'articolo 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 ... è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario»; il comma 4 prevede l'obbligo di comunicazione all'ufficio tributario della domanda di rimborso quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, a pena di inammissibilità.

    Norma che disciplina il rimborso per tributi incompatibili con il diritto comunitario: richiama l'art.19 per le fattispecie non comunitarie e stabilisce limiti e condizioni (onere della prova della non traslazione, divieto di usare presunzioni da parte dell'Amministrazione, obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate se la spesa ha inciso sul reddito d'impresa). Applicabile alle ipotesi di incompatibilità con il diritto UE.

  • d.P.R. n. 107/2009, art. 2, comma 3

    Ha riformulato la disciplina delle tasse e diritti marittimi e, con l'art.2 comma 3, ha esteso determinate esenzioni alle merci caricate su veicoli per collegamenti marittimi tra porti comunitari, uniformando trattamenti tra porti nazionali e comunitari; ciò integra rilevanza eurounitaria della normativa sulle tasse portuali e giustifica l'applicazione del regime previsto dall'art.29 l. n.428/1990.

  • Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio

    Atto comunitario che disciplina la libera prestazione di servizi nei trasporti marittimi tra Stati membri; costituisce il quadro normativo UE che giustifica l'applicazione del diritto comunitario alle tasse portuali relative ai collegamenti marittimi intra-UE.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (es. Weber's Wine, C-147/01; Comateb, C-192/95 e C-218/95; Metallgesellschaft, C-397/98 e C-410/98; Chaudfontaine Loisirs, C-73/23)

    Principi consolidati secondo cui: lo Stato membro deve rimborsare tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione; la mera traslazione dell'imposta su terzi non può di per sé giustificare il rifiuto del rimborso senza un'analisi economica dell'eventuale arricchimento senza causa; l'accertamento dell'eventuale ingiustificato arricchimento richiede valutazione concreta e non può essere automatico.

Massime di principio

  • Se la normativa tributaria nazionale (o la sua applicazione) incide su materie regolate dal diritto UE (es. trasporti marittimi intra-UE), prevale la disciplina integrata dall'art.29 l. n.428/1990 e dai principi della Corte di giustizia: lo Stato può essere obbligato a rimborsare tributi incompatibili con il diritto UE.
  • La prova della traslazione dell'onere fiscale su terzi è un fatto impeditivo che, in presenza di rimborso per violazione del diritto UE, grava sull'Amministrazione: la mera indicazione di una traslazione contabile non basta, serve valutazione economica sull'eventuale arricchimento senza causa.
  • La traslazione dell'imposta su terzi non esclude automaticamente il rimborso: è necessaria un'analisi economica che consideri anche eventuali perdite commerciali causate dal tributo; l'Amministrazione non può rifiutare il rimborso in modo automatico solo per la prova di trasferimento del costo.
  • Quando la domanda di rimborso ha inciso sul reddito d'impresa, la comunicazione all'ufficio tributario (Agenzia delle Entrate) è obbligatoria a pena di inammissibilità, ma va valutato caso per caso se l'onere della comunicazione operi in concreto.
  • In sede di impugnazione, il giudice d'appello non può decidere oltre o diversamente da quanto chiesto dalle parti (divieto di ultrapetizione): l'attribuzione d'ufficio di conseguenze economiche non richieste (es. rivalutazione monetaria) può essere annullata in cassazione.
  • Le domande relative a rapporti di manleva tra enti terzi e l'Amministrazione possono essere inquadrate in un diverso ambito giurisdizionale; la loro proposizione tardiva o non pertinente al rapporto tributario può essere dichiarata inammissibile.

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