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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15256/2025 del 08/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'estratto di ruolo dell'11.04.2017 (elenco di cartelle esattoriali) ritenuto inammissibile in primo e secondo grado perché considerato non costituito da un estratto di ruolo impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, violazioni di norme relative alla rappresentanza della riscossione (art. 11 d.lgs. 546/1992 e norme correlate), la possibilità di impugnare atti adottati dall'ente impositore (art. 19 e 21 d.lgs. 546/1992), omissione di decisione su motivi di appello (art. 112 c.p.c.) e contestava la condanna alle spese nonostante la società di riscossione fosse difesa da avvocati del libero foro. Successivamente, a fronte della proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (rottamazione-quater, L. 197/22, commi 231-252) e ha depositato espressa rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, riconoscendo che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con contestuale rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte. Il Collegio ha richiamato i principi interpretativi sull'istituto dell'art. 380-bis c.p.c. (natura dell'istanza di definizione accelerata, possibilità di rinuncia tacita e condizioni per il decreto di estinzione). Le spese del giudizio sono state integralmente compensate. Non è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, in quanto quel meccanismo sanzionatorio riguarda l'inammissibilità originaria e non quella sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Istituisce la procedura di definizione accelerata in Cassazione: la proposta del consigliere delegato è un opinamento che richiede l'interlocuzione della parte; la mancata manifestazione di volontà assoluta del ricorrente può integrare la rinuncia tacita e portare all'estinzione, mentre istanze tardive o non conformi impediscono il decreto di estinzione e impongono la fissazione in collegio.

  • art. 12 DPR 29/9/1973 n. 602 (comma 4-bis introdotto dall'art. 3-bis d.l. 146/2021)

    "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    La norma esclude in via ordinaria l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, consentendo la diretta impugnazione del ruolo o della cartella solo in casi specifici che dimostrino un pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo (partecipazione ad appalti, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici). Tale novazione normativa è rilevante per valutare l'inammissibilità sopravvenuta delle impugnazioni basate su estratti/elenco di cartelle.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla disciplina di impugnabilità degli atti della riscossione; la CTR aveva ritenuto che l'atto opposto fosse un semplice elenco non impugnabile ai sensi della normativa sui ruoli e sulle cartelle.

  • art. 11 e art. 12 d.lgs. 546/1992

    Richiamati dalle parti con riguardo alla rappresentanza e alla difesa degli enti impositivi e della società di riscossione; la questione sulla esclusività della difesa da parte di dipendenti della riscossione è stata invocata ma non risolta sul merito, essendo intervenuta l'estinzione.

  • L. 197/2022 (commi 231-252) - rottamazione-quater / 'Tregua fiscale'

    Norme che prevedono la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo indicato; l'adesione del ricorrente a questa definizione ha determinato la perdita dell'interesse al prosieguo del giudizio e ha costituito la causa immediata della rinuncia/estinzione.

  • d.l. 146/2021 art. 3-bis (convertito dalla L. 215/2021)

    Ha introdotto, con efficacia dal 22/10/2021, la previsione del 4-bis all'art. 12 del DPR 602/1973 che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ha influito sull'orientamento giurisprudenziale e sulla proposta di definizione accelerata per inammissibilità sopravvenuta.

  • art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002

    Prevede un contributo aggiuntivo in caso di inammissibilità originaria del gravame; la Corte ha ritenuto non applicabile tale contributo all'inammissibilità sopravvenuta, conformemente alla giurisprudenza (Cass. 13636/2015; 14782/2018).

  • Giurisprudenza citata (Cass. S.U. 9611/2024; Cass. S.U. 6.9.2022 n.26283; Cass. n. 16296/2024; Cass. 31839/2023)

    Richiamate per chiarire la compatibilità della partecipazione del consigliere delegato che propone la definizione accelerata con la composizione collegiale e per stabilire i criteri sul carattere vincolante o meno della proposta e sulle conseguenze dell'inerzia o della rinuncia del ricorrente.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, salvo i casi tassativi previsti dalla normativa (art. 12 DPR 602/1973 comma 4-bis), è generalmente considerato non impugnabile: le impugnazioni devono essere valutate sulla base del ruolo o della cartella di pagamento, se si dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
  • L'adesione a una definizione agevolata (es. rottamazione-quater) e la contestuale rinuncia al ricorso determinano la sopravvenuta carenza di interesse e l'estinzione del giudizio, senza necessità dell'accettazione della controparte; la rinuncia ha efficacia anche se comunicata solo agli avvocati delle parti.
  • La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. è un atto interlocutorio che richiede una manifestazione chiara della parte per produrre il decreto di estinzione; istanze tardive o non conformi impediscono l'estinzione e comportano la fissazione in collegio.
  • La pronuncia di estinzione per rinuncia evita la decisione sul merito: questioni sostanziali sollevate nell'impugnazione restano non giudicate e la sentenza di merito impugnata diventa quindi definitiva.
  • Il meccanismo sanzionatorio per l'inammissibilità originaria (contributo aggiuntivo ex DPR 115/2002) non si applica alla inammissibilità sopravvenuta derivante da rinuncia o perdita di interesse.

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