Sentenza del 21/01/2020 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e Misure cautelari - Cartella- Sentenza della Corte dei Conti- Credito di natura non tributaria - Obbligazione per danno erariale- Autotutela- Diniego- Difetto di giurisdizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di un provvedimento in autotutela volto ad annullare una cartella di pagamento emessa in esecuzione di una sentenza della Corte dei Conti per danno erariale. La questione centrale è la natura del credito oggetto della cartella: si tratta di un credito di natura non tributaria (obbligazione per danno erariale) derivante da responsabilità contabile, non di un tributo. Pertanto si discute se il giudice tributario sia competente a conoscere della controversia e se l'annullamento in autotutela fosse dovuto.
La decisione
La decisione ha ritenuto legittimo il diniego dell'autotutela. Il motivo è che la cartella è esecutiva di una sentenza della Corte dei Conti relativa a un credito non tributario (danno erariale); la giurisdizione del giudice tributario è definita dall'art. 2 del d.lgs. 546/1992 e non comprende le controversie su crediti non tributari. Ne consegue che il ricorso per far valere l'illegittimità dell'atto esecutivo non poteva essere devoluto al giudice tributario e il diniego dell'amministrazione di annullare in autotutela è legittimo.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 546/1992
L'art. 2 delimita la giurisdizione generale del giudice tributario alle controversie in materia tributaria; ne deriva che le controversie relative a crediti di natura non tributaria (es. obbligazioni per danno erariale) non rientrano nella competenza del giudice tributario.
Cass. 20.11.2015, n. 23765
Giurisprudenza di legittimità che ha ribadito la distinzione tra crediti tributari e non tributari ai fini della competenza del giudice tributario.
Cass. SS.UU. 13.07.2017, n. 17328
Conferma dell'orientamento secondo cui l'esecuzione di provvedimenti giudiziari per crediti non tributari esula dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Cass. 28.12.2018, n. 30752
Ulteriore conferma che i crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti per danno erariale costituiscono materia non tributaria e non possono essere rimessi al giudice tributario.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento è emessa in esecuzione di una sentenza della Corte dei Conti per danno erariale, il credito è di natura non tributaria e la competenza del giudice tributario è esclusa dall'art. 2 d.lgs. 546/1992.
- Il diniego dell'autotutela da parte dell'amministrazione è legittimo quando l'atto amministrativo esegue una sentenza giudiziale che accerta un obbligo non tributario: l'annullamento in autotutela non è automatico e può essere rifiutato per difetto di competenza del giudice tributario.
- In situazioni simili il contribuente/privato deve rivolgersi ai rimedi giurisdizionali competenti per la materia (ovvero quelli attinenti alla sentenza esecutiva o alla giurisdizione contabile) e non alla Commissione tributaria, salvo che emerga che il credito abbia in realtà natura tributaria.
- Se sussiste dubbio sulla natura tributaria o meno del credito, tale questione preliminare deve essere valutata dal giudice competente; tuttavia le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità tendono a escludere la competenza tributaria per i crediti derivanti da responsabilità erariale.
- Prima di proporre impugnazioni avanti il giudice tributario è opportuno verificare la fonte del titolo esecutivo (sentenza della Corte dei Conti vs atto impositivo) e la natura del credito, perché un errore di inquadramento può comportare l'inammissibilità per difetto di giurisdizione.
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