Cassazione Penale, Sentenza n. 23351/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine di prescrizione fosse già maturato alla data della pronuncia d'appello (02/07/2024). La censura richiamava la normativa sugli articoli 157, 159 comma 3, 161 comma 2 cod. pen. e l'art. 420‑quater cod. proc. pen., lamentando che, a seguito della sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato, i termini di prescrizione non fossero stati correttamente calcolati e quindi il reato si fosse estinto prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite che ha stabilito che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n.103/2017 (cd. riforma Orlando). Applicando tale disciplina al fatto commesso il 23 novembre 2018, la Corte ha ritenuto correttamente operante la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art.159 c.p. in relazione alla sospensione del processo per irreperibilità ex art.420‑quater c.p.p.; il termine di prescrizione di cinque anni (come risultante dall'art.157 e art.161 c.p.) è stato aumentato del periodo di sospensione e della quota aggiuntiva prevista dalla giurisprudenza, sicché alla data del 02/07/2024 la prescrizione non era maturata. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando)
La disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 relativa alla sospensione del corso della prescrizione (art.159 c.p. commi secondo, terzo e quarto) si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019. In tal modo le cause di sospensione previste incrementano i termini di prescrizione secondo le modalità previste dalla riforma.
legge 27 novembre 2021, n. 134, art.2 comma 1 lett. a
Non modifica retroattivamente l'applicabilità della disciplina della legge n.103/2017 ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019; pertanto per i reati in quel periodo si continua ad applicare la disciplina di cui alla legge n.103/2017.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce i termini di prescrizione per i reati; nel caso specifico, congiuntamente all'art.161 c.p., ha determinato il termine di base di cinque anni per il reato contestato.
art. 159 cod. pen. (commi secondo, terzo e quarto)
Regola le cause di sospensione del corso della prescrizione. Applicata nella versione introdotta dalla legge n.103/2017, comporta l'interruzione o la sospensione della prescrizione per i periodi indicati, con conseguente prolungamento del termine prescrizionale.
art. 161 cod. pen. (comma secondo)
Determina i termini massimi e le frazioni aggiuntive applicabili per il calcolo della prescrizione; è richiamato per definire la base sulla quale calcolare eventuali quote aggiuntive dovute alla sospensione.
art. 420‑quater cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo per irreperibilità dell'imputato. In combinato disposto con l'art.159 c.p. comporta la proroga del termine di prescrizione; la giurisprudenza ha precisato le modalità di calcolo della quota aggiuntiva (ad esempio un ulteriore quarto) in relazione al termine ordinario o massimo, con effetti sull'estensione temporale complessiva.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (artt. 2 e 76)
Normativa sostanziale relativa al reato contestato (violazione del divieto di ritorno nel Comune), che individua la fattispecie penalmente rilevante per cui il ricorrente è stato condannato.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017; le modifiche successive non incidono su tale periodo.
- La sospensione del processo per irreperibilità ex art.420‑quater c.p.p. prolunga il termine prescrizionale; in fase di calcolo occorre applicare le regole combinate di art.159 e art.161 c.p., valutando se la quota aggiuntiva sia determinata sulla base del termine ordinario o di quello massimo secondo la giurisprudenza applicabile.
- Un motivo di doglianza relativo alla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione può essere esperito in cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., ma la Corte verificherà la correttezza del calcolo dei termini e delle sospensioni applicate dal giudice di merito.
- Quando si contesta la prescrizione è fondamentale ricostruire con precisione le date rilevanti (data del fatto, periodi di sospensione del processo, date delle sentenze) e applicare la normativa e la giurisprudenza vigente al periodo in cui il reato è stato commesso.
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