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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25947/2020 del 16/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (n. 32/2018) che, pur confermando l'accertamento di condotte contrarie al codice deontologico per la mancata indicazione di precedenti penali da parte del Grappiolo, aveva ridotto la sanzione inflitta dall'Ordine (sospensione di un mese) alla sola censura, ritenendo i fatti-reato particolarmente risalenti nel tempo. L'Ordine lamentava violazione di norme di rito (art. 111 c.p.c., artt. 38 e ss. DPR 221/1950) e carente/illogica motivazione nella riduzione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Ordine riguardasse solo la valutazione di merito compiuta dalla Commissione sulla congruità della sanzione, ambito nel quale la Commissione ha ampia discrezionalità tecnica e deontologica. La Corte ha inoltre escluso vizi di legittimità nella motivazione della Commissione, che aveva indicato come elemento attenuante la notevole anteriorità dei fatti-reato (anche se seguiti da patteggiamento ex art. 444 c.p.p.). Per tali ragioni non sussistono profili idonei a fondare cassazione. Nessuna condanna per spese di legittimità; disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Ordine.

Norme richiamate

  • art. 111 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la censura non attaccasse un vizio di diritto rilevante ai fini di cassazione, essendo la questione principalmente di merito/deontologica.

  • artt. 38 e segg. DPR 221/1950

    artt. 38 e segg. dPR 221/1950

    Norme richiamate in relazione agli obblighi di comunicazione e registrazione presso l'Ordine; la mancata indicazione di precedenti penali integra violazione deontologica accertata dalla Commissione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per segnalare che la condanna era stata seguita da una decisione in termini di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che ciò non pregiudichi la valutazione attenuante della Commissione circa la risalente anteriorità dei fatti.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    La Corte sottolinea il limite del sindacato in Cassazione: non è possibile riformare valutazioni discrezionali e tecniche della Commissione sulla congruità della sanzione, salvo vizi di diritto espressi nei motivi di cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002

    art. 13 comma 1 quater dPR 115/02

    Norma richiamata per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente quando ricorrono i presupposti previsti.

  • art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002

    art. 13 comma 1 bis dPR 115/02

    Richiamato in connessione all'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato; la sentenza dà atto dei presupposti per l'applicazione del relativo onere.

Massime di principio

  • Le commissioni disciplinari e gli organi tecnici hanno ampia discrezionalità nel determinare l'entità delle sanzioni deontologiche; la Cassazione interviene soltanto per vizi di legittimità, non per riequilibrare valutazioni di merito.
  • La risalente anteriorità dei fatti e la loro valutazione attenuante (anche se seguiti da patteggiamento) può giustificare una riduzione della sanzione disciplinare rispetto a quanto inflitto dall'Ordine.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una decisione che ha mitigato una sanzione disciplinare occorre dimostrare vizi giuridici nella motivazione (es. contraddittorietà manifesta, omissione assoluta di motivazione) e non limitarsi a contestare la valutazione di merito.
  • La mancata resistenza delle parti intimate semplifica gli esiti procedurali (esenzione dalle statuizioni sulle spese), ma non incide sul merito della decisione di legittimità.
  • Ricorsi ritenuti infondati possono essere gravati dal raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente secondo le norme sul contributo unificato.

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