Sentenza del 02/08/2022 n. 3513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanze locali - Ici-Imu - Deducibilità costo - Detraibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguarda la deducibilità/detraibilità e l'esenzione IMU per beni merce detenuti dall'impresa costruttrice. Si discuteva sia l'ammissibilità dell'appello (contestata per mancanza della prova della ritualità della notifica telematica via PEC, ossia assenza delle ricevute di consegna e di accettazione) sia il diritto all'agevolazione fiscale. Il punto cruciale è l'onere probatorio: il contribuente deve provare i presupposti dell'esenzione (norme di stretta interpretazione) e l'adempimento dell'obbligo dichiarativo previsto per fruire dell'agevolazione
La decisione
La sentenza rileva che l'appello, pur inizialmente inammissibile per mancata prova della notifica via PEC, può essere esaminato se la parte resistente si è regolarmente costituita e non ha eccepito il vizio, sanandolo. Sostanzialmente, però, il contribuente non ha adempiuto all'obbligo dichiarativo IMU: l'omessa presentazione della dichiarazione prevista per ottenere l'esenzione comporta la perdita del beneficio, anche quando il Comune fosse a conoscenza della destinazione alla vendita degli immobili. Pertanto l'agevolazione non è riconosciuta in assenza della dichiarazione tempestiva e della prova dei presupposti; la domanda del contribuente è respinta
Norme richiamate
art. 14 preleggi d.l. 102/13
Richiama le regole sulla ritualità delle notifiche telematiche; impone la prova della corretta notifica (ricevuta di consegna e di accettazione) salvo che la parte resistente, costituendosi regolarmente e senza eccezioni, non sanifichi il vizio
art. 2, l. 160/19 art. 1 co. 751 e 769
Norme richiamate in materia tributaria/finanziaria che inquadrano gli adempimenti dichiarativi e le condizioni per agevolazioni fiscali; interpretazione nel senso che l'onere dichiarativo è condizione essenziale per fruire dei benefici
d.l. 201/11 art. 13 co. 9-bis
Norma di riferimento per l'IMU/tributi locali e relativa disciplina delle esenzioni/agevolazioni; la Corte la interpreta restrittivamente, richiedendo il rispetto formale dell'onere dichiarativo
Massime di principio
- L'onere probatorio delle esenzioni o agevolazioni fiscali grava sul contribuente: tali norme sono di stretta interpretazione e non ammettono estensioni o interpretazioni analogiche
- La presentazione tempestiva della dichiarazione IMU è condizione necessaria per ottenere l'esenzione: l'omessa dichiarazione comporta la perdita del beneficio anche se il Comune era a conoscenza dei fatti giustificativi
- La ritualità della notifica telematica via PEC deve essere provata tramite ricevute di consegna e accettazione; tuttavia, se la parte resistente si costituisce regolarmente e non eccepisce il vizio, il difetto può considerarsi sanato e l'appello sarà esaminabile
- Gli oneri formali previsti a pena di decadenza non possono essere sostituiti da altre forme di prova né superati dalla mera conoscenza del Comune: rispettare le formalità dichiarative è fondamentale per fruire di agevolazioni
- In procedimenti tributari contro il Comune, conservare e produrre le prove documentali (dichiarazioni IMU, ricevute PEC, ogni documento che attesti i presupposti dell'agevolazione) è essenziale per evitare il rigetto della domanda
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