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Legge

L.R. Toscana 60/2013

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012, alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998.

Normativa regionaleL.R. Toscana 60/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 60/2013 interviene sulla disciplina dei consorzi di bonifica, soprattutto nella fase transitoria di costituzione dei nuovi consorzi: elezioni, piani di attività, bilanci 2014, sede legale e funzioni provvisorie. Modifica anche le norme regionali sulla difesa del suolo e prevede disposizioni limitate al 2013-2015, in gran parte esaurite.

Modifiche transitorie alla disciplina dei consorzi di bonifica e alla difesa del suolo

Modifiche transitorie ai consorzi di bonifica e alla difesa del suolo

La legge regionale Toscana n. 60 del 2013 aggiorna il regime transitorio dei consorzi di bonifica previsto dalla l.r. 79/2012 e coordina tale disciplina con le norme regionali sulla difesa del suolo. Gran parte delle disposizioni riguarda adempimenti e scadenze riferiti alla fase di prima attuazione dei nuovi consorzi, con effetti concentrati tra il 2013 e il 2015.

Partecipazione, organi e funzioni nei consorzi di bonifica

La disciplina della fase iniziale di costituzione e partecipazione agli organi consortili viene precisata in più punti.

  • Per la nomina/individuazione di alcune figure consortili, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse sostituisce il rinvio alle modalità stabilite dallo statuto consortile.
  • Nei territori montani il consorzio esercita le funzioni previste dalla l.r. 79/2012 e svolge le attività di supporto tramite convenzioni con le unioni dei comuni, redatte sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale; le convenzioni disciplinano in particolare l’impiego del personale.
  • I lavori di manutenzione ordinaria devono essere affidati preferibilmente agli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 c.c., appartenenti al consorzio.

Regola speciale per Sestino e Badia Tedalda

È introdotta una disposizione transitoria specifica per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda.

  • Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari di immobili e terreni situati in tali comuni sono ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno.
  • Il Presidente della Giunta regionale deve stabilire, con decreto, indirizzi e modalità specifici per consentire la partecipazione di tali soggetti alle prime elezioni del consorzio.

Adempimenti preparatori: piano di classifica, perimetro di contribuenza e atti collegati

La legge amplia i riferimenti agli atti da approvare nella fase transitoria e disciplina le conseguenze del ritardo.

  • Gli atti eventualmente adottati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter sono ricompresi tra quelli rilevanti ai fini degli adempimenti previsti dalla l.r. 79/2012.
  • Il termine per l’adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza è portato da 90 a 180 giorni.
  • La decorrenza del contributo consortile è spostata dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015.
  • Se il consorzio non adotta piano di classifica e perimetro di contribuenza entro il termine, il Presidente della Giunta regionale diffida ad adempiere entro 60 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ai sensi della l.r. 53/2001.

Prima approvazione del piano delle attività di bonifica

Per la prima fase di operatività dei nuovi consorzi sono previste regole semplificate.

  • Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono funzioni di bonifica e i commissari straordinari approvano la proposta del piano delle attività di bonifica anche in assenza delle direttive previste dalla l.r. 79/2012, purché in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e con riferimento al reticolo di gestione individuato secondo la normativa regionale.
  • La proposta deve essere trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.
  • Per il 2014 la Giunta regionale approva il piano sulla base della proposta, senza acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo.

Bilancio preventivo 2014 e gestione finanziaria transitoria

Sono disciplinati in modo puntuale il bilancio preventivo 2014 e la gestione delle spese nella fase di transizione.

  • I bilanci preventivi 2014 adottati dai commissari straordinari e dai presidenti delle unioni dei comuni sono trasmessi alla Giunta regionale entro 7 giorni dall’adozione.
  • La Giunta esprime un parere vincolante entro i 15 giorni successivi; decorso tale termine, il parere si intende non necessario.
  • I bilanci preventivi 2014 devono essere approvati entro il 31 dicembre 2013.
  • È prevista la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell’assemblea.
  • Entro 90 giorni dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.
  • Il direttore, o in sua assenza il dirigente indicato dalla norma, può gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti sulla base del bilancio transitorio fino all’approvazione del bilancio preventivo dell’assemblea e, successivamente, sulla base del bilancio adottato dall’assemblea fino alla sua approvazione definitiva.

Sede legale, statuto provvisorio e funzioni dirigenziali

La legge regola alcuni profili organizzativi essenziali per l’avvio dei nuovi consorzi.

  • In assenza dell’approvazione dello statuto, la sede legale è individuata presso il consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa previsione successiva nello statuto.
  • Dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni previste per il direttore generale sono svolte dal dirigente apicale con maggiore anzianità di servizio tra i consorzi della l.r. 34/1994 appartenenti allo stesso comprensorio.
  • In attesa dello statuto definitivo, la Giunta regionale approva entro 30 giorni dalle elezioni consortili uno statuto provvisorio, necessario per l’immediata operatività della prima assemblea.
  • Fino all’emanazione delle direttive sulla gestione patrimoniale e finanziaria, i bilanci continuano a essere approvati secondo gli schemi e le modalità già vigenti.

Coordinamento con la normativa sulla difesa del suolo

La legge aggiorna anche la l.r. 91/1998 per rafforzare il coordinamento amministrativo.

  • La Giunta regionale approva linee guida contenenti indirizzi per la gestione ottimale delle risorse idriche, con particolare attenzione alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in rapporto alla disponibilità effettiva della risorsa.
  • Le linee guida contengono anche indirizzi operativi per l’esercizio uniforme, sul territorio regionale, delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.
  • Prima dell’adozione di questi indirizzi operativi è necessario il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo.
  • Alla conferenza permanente è attribuita espressamente anche la funzione di esprimere parere sugli indirizzi operativi per l’esercizio uniforme di tali funzioni.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Tuttavia, le parti più rilevanti della disciplina hanno carattere transitorio e sono riferite alla fase di avvio dei nuovi consorzi, con termini e adempimenti ormai storicamente conclusi; per questo l’atto ha oggi utilità limitata ed è da considerarsi sostanzialmente superato nella sua funzione pratica.

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