Cassazione Civile, Ordinanza n. 18022/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate da una struttura privata accreditata in più annualità, in parte coperte da contratti e in parte no. Il fallimento della struttura e la cessionaria dei crediti chiedevano alla ASL il pagamento di oltre 3 milioni di euro, in via contrattuale e, subordinatamente, ex art. 2041 c.c. La ASL eccepiva difetto di legittimazione passiva e altre questioni. In appello la ASL sosteneva, tra l'altro, che dopo le modifiche normative regionali del 2009 la FIRA non fosse più ente pagatore e che quindi la legittimazione passiva dovesse ricadere sulla ASL anche per le annualità precedenti; contestava inoltre il pagamento per il 2003 per mancanza di contratto e la spettanza degli interessi ex d.lgs. 231/2002. Il fallimento e la cessionaria ricorrevano per cassazione deducendo: errata individuazione dell'ente debitore/pagatore alla luce della disciplina regionale; erronea interpretazione dei contratti come rinvio fisso e non mobile alla normativa vigente; violazione delle regole sull'onere della prova nell'azione di arricchimento senza causa, sostenendo che l'esecuzione delle prestazioni era pacifica e che la quantificazione poteva ricavarsi dalla circolare ministeriale e da CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per le prestazioni sanitarie rese negli anni 2004-2007, la legittimazione passiva al pagamento spettava alla FIRA, poiché la normativa regionale vigente al momento in cui sorsero le obbligazioni individuava tale ente quale soggetto incaricato dei pagamenti; la successiva modifica del 2009 non spostava retroattivamente su ASL il debito relativo a rapporti già sorti. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sull'azione ex art. 2041 c.c. per il 2003 e per il secondo semestre 2009, osservando che i ricorrenti non avevano fornito prova sufficiente delle prestazioni effettivamente svolte e dei relativi costi; la circolare ministeriale invocata era meramente esemplificativa e non bastava, mentre la CTU non può supplire alla carenza probatoria della parte. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 conv. in L. n. 423/1993
Per le prestazioni rese da strutture convenzionate, in caso di mancato pagamento, debitore inadempiente e soggetto passivo dell'azione esecutiva è l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, non l'ASL territorialmente competente, salvo diversa previsione normativa o contrattuale per gli anni in contestazione.
art. 38 L.R. Abruzzo n. 146/1996
La disciplina regionale, nelle sue diverse versioni, ha individuato nel tempo il soggetto incaricato dei pagamenti; per il periodo 2004-2007, dopo la modifica del 2004, la FIRA è stata indicata quale organismo di gestione e monitoraggio finanziario con funzione di gestione dei pagamenti.
art. 122 L.R. Abruzzo n. 15/2004
Ha modificato l'art. 38 della legge regionale del 1996, attribuendo alla FIRA il ruolo di ente incaricato dei pagamenti delle prestazioni sanitarie nel periodo considerato.
art. 16 L.R. Abruzzo n. 34/2007
Ha trasferito il monitoraggio finanziario all'Azienda sanitaria regionale, lasciando fermo l'incarico di ente pagatore alla FIRA.
art. 9 L.R. Abruzzo n. 17/2009
Ha abrogato le disposizioni che attribuivano a FIRA il ruolo di ente pagatore, ma senza effetto retroattivo sui rapporti sorti in annualità precedenti.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova delle prestazioni eseguite e del relativo impoverimento, non potendo la parte limitarsi ad allegazioni generiche o a criteri astratti di quantificazione.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, anche ai fini dell'azione ex art. 2041 c.c., grava sulla parte attrice.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono concorrere alla prova, ma non possono sostituire integralmente la dimostrazione dei fatti costitutivi quando manchino dati fattuali idonei.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è solo sussidiaria e presuppone un danno certo già provato e una difficoltà oggettiva e non colpevole di precisarne l'ammontare.
art. 1362 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'interpretazione contrattuale, ma la Corte ha ritenuto non superata la lettura dei contratti operata dai giudici di merito.
art. 1339 c.c.
Richiamato in relazione all'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge, ma il motivo è stato respinto.
art. 1419 c.c.
Richiamato in relazione alla sostituzione/nullità parziale di clausole contrattuali, ma senza esito favorevole per i ricorrenti.
art. 11 disp. prel. c.c.
Invocato per sostenere che la disciplina sopravvenuta non poteva incidere retroattivamente su rapporti già sorti; la Corte ha applicato tale principio nel senso di far rilevare la legge vigente al momento della nascita dell'obbligazione.
art. 12 disp. prel. c.c.
Usato nel ragionamento interpretativo delle norme e dei contratti, ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione fatta dai giudici di merito.
art. 1284 c.c.
Richiamato per gli interessi moratori contrattualmente pattuiti per l'anno 2010, in luogo della disciplina del d.lgs. 231/2002.
d.lgs. n. 231/2002
La Corte d'appello aveva escluso la sua applicazione per le annualità oggetto di contestazione e, per il 2010, aveva dato rilievo al diverso patto sugli interessi; la Cassazione non ha accolto le doglianze sul punto.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Cita il quadro delle prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le ASL; la Corte lo richiama nel confermare l'orientamento delle Sezioni Unite sulla legittimazione passiva.
Massime di principio
- Nei rapporti tra struttura sanitaria accreditata e amministrazione sanitaria, il soggetto passivamente legittimato al pagamento va individuato in base alla normativa regionale e contrattuale vigente al momento in cui sorge l'obbligazione, non in base alla disciplina sopravvenuta al momento della domanda giudiziale.
- Se la legge regionale, per le annualità in contestazione, designa un ente diverso dall'ASL come incaricato dei pagamenti, la pretesa di pagamento va proposta verso tale ente, salvo che sia dimostrata una diversa pattuizione o una diversa previsione normativa applicabile ratione temporis.
- L'interpretazione del contratto deve essere censurata in cassazione solo indicando specificamente i canoni ermeneutici violati; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa a quella, plausibile, adottata dal giudice di merito.
- L'azione di ingiustificato arricchimento richiede prova rigorosa sia dell'arricchimento sia dell'impoverimento e della loro quantificazione; non basta la mera allegazione dell'avvenuta esecuzione di prestazioni, né un criterio astratto o datato di tariffazione.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alle carenze probatorie della parte o per svolgere indagini esplorative; è ammissibile solo se esistono già elementi acquisiti che consentano al consulente di valutare o quantificare quanto dedotto.
- La liquidazione equitativa del danno ha funzione sussidiaria e presuppone un danno certo già dimostrato, oltre a una oggettiva difficoltà di prova del quantum non dipendente dall'inerzia della parte onerata della prova.
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