Corte di giustizia, Sentenza C-700/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 giugno 2022. — London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited contro Kingdom of Spain. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Motivi di non riconoscimento – Articolo 34, punto 3 – Decisione in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti nello Stato membro richiesto – Presupposti – Rispetto, da parte della decisione emessa precedentemente e che riprende i termini di un lodo arbitrale, delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punto 1 – Riconoscimento manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Presupposti. — Causa C-700/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha deciso una controversia complessa nata dal disastro della Prestige e dal conflitto tra un lodo arbitrale/sentenza inglese e successive decisioni spagnole sul risarcimento. Ha chiarito che una sentenza inglese che recepisce un lodo arbitrale non può bloccare il riconoscimento di una decisione spagnola quando il procedimento arbitrale ha eluso norme fondamentali del regolamento n. 44/2001. Ha inoltre escluso che, in simili circostanze, si possa invocare l’ordine pubblico per far valere la cosa giudicata di quella sentenza nazionale.
Riconoscimento nel Regno Unito di una decisione spagnola e rilevanza, ai fini del regolamento n. 44/2001, di una sentenza inglese che riprende i termini di un lodo arbitrale.
La questione giuridica
Si chiede se una sentenza dello Stato membro richiesto che recepisce i termini di un lodo arbitrale possa costituire una "decisione" ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, idonea a impedire il riconoscimento di una decisione di un altro Stato membro; inoltre, se in mancanza di tale ostacolo possa invocarsi l’articolo 34, punto 1, per negare il riconoscimento per contrarietà all’ordine pubblico a causa della pretesa violazione dell’autorità di cosa giudicata.
Principio di diritto
Una sentenza dello Stato membro richiesto che si limiti a riprendere i termini di un lodo arbitrale non può essere invocata come "decisione" ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 quando il lodo è stato ottenuto in violazione di disposizioni e obiettivi fondamentali del regolamento, in particolare l’effetto relativo della clausola compromissoria in materia assicurativa e le regole sulla litispendenza; in tal caso essa non impedisce il riconoscimento di una decisione di un altro Stato membro. Inoltre, l’articolo 34, punto 1, non può essere usato per opporre l’ordine pubblico alla decisione straniera lamentando la violazione dell’autorità di cosa giudicata di quella sentenza nazionale, poiché la questione è disciplinata in modo tassativo dall’articolo 34, punti 3 e 4.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 13 regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 14 regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 23 regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 27 regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 32 regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 33 regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 34, punti 1 e 3, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 35 regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 43 regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 73, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Arbitration Act 1996 (diritto del Regno Unito)
- Articolo 66 Arbitration Act 1996
- Articolo 73 Arbitration Act 1996
- Articolo 117 del Código Penal spagnolo
Riconoscimento di una decisione spagnola e sentenza inglese che recepisce un lodo arbitrale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court), in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni civili e commerciali ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001. Il conflitto nasce dal caso Prestige, con la richiesta del London P&I Club di opporre in Inghilterra una precedente sentenza nazionale che dava esecuzione a un lodo arbitrale, al fine di impedire il riconoscimento di una successiva decisione spagnola.
Fatti e procedimento principale
Nel novembre 2002 la petroliera Prestige naufragò al largo delle coste spagnole, provocando gravi danni ambientali anche in Francia. In Spagna furono avviati procedimenti penali e civili; tra i convenuti figuravano il capitano, gli armatori e il London P&I Club, assicuratore della responsabilità civile della nave.
Nel 2012 il London P&I Club avviò a Londra un arbitrato contro il Regno di Spagna sostenendo che, in base alla clausola compromissoria del contratto di assicurazione e alla clausola "pay to be paid", le pretese spagnole avrebbero dovuto essere trattate in arbitrato e non davanti ai giudici spagnoli. Il tribunale arbitrale accolse tale impostazione con lodo del 13 febbraio 2013. La High Court inglese autorizzò poi l’esecuzione del lodo ai sensi dell’articolo 66 dell’Arbitration Act 1996 e pronunciò una sentenza che ne riprendeva i termini; tale decisione fu confermata in appello.
Parallelamente, i giudici spagnoli proseguirono il procedimento: il Tribunal Supremo dichiarò civilmente responsabili, tra gli altri, il London P&I Club nei limiti del massimale contrattuale, e successivamente l’Audiencia Provincial de A Coruña liquidò gli importi dovuti, riconoscendo un debito nei confronti dello Stato spagnolo. Il Regno di Spagna chiese quindi alla High Court inglese il riconoscimento di tale ordinanza di esecuzione spagnola ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 44/2001. Il London P&I Club propose appello invocando l’articolo 34, punto 3, e, in subordine, l’articolo 34, punto 1.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se una sentenza inglese che riprende i termini di un lodo arbitrale possa costituire una "decisione" ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001;
- se ciò valga anche quando quella sentenza riguarda una materia esclusa dal regolamento, perché rientrante nell’eccezione arbitrale dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d);
- se, in mancanza di applicabilità dell’articolo 34, punto 3, sia possibile fare ricorso all’ordine pubblico dell’articolo 34, punto 1, per opporsi al riconoscimento della decisione spagnola per violazione della res judicata.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 44/2001, soprattutto l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), sull’esclusione dell’arbitrato, gli articoli 27, 32, 33, 34, 35 e 43;
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare il considerando 12 e l’articolo 73, paragrafo 2, utilizzati come elementi interpretativi;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’Arbitration Act 1996 del Regno Unito, soprattutto l’articolo 66 e l’articolo 73;
- l’articolo 117 del Código Penal spagnolo, relativo alla responsabilità diretta dell’assicuratore.
Ragionamento della Corte sulle prime due questioni
La Corte ricorda anzitutto che l’arbitrato è escluso dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, esclusione che riguarda l’arbitrato in quanto materia complessiva, inclusi i procedimenti giudiziari ad esso collegati. Di conseguenza, il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali restano disciplinati dal diritto nazionale e dalla Convenzione di New York del 1958, non dal regolamento.
Tuttavia, la nozione di "decisione" dell’articolo 32 è ampia e, in linea di principio, può comprendere anche una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale. La Corte osserva quindi che, in astratto, una simile sentenza può rientrare nell’articolo 34, punto 3, se è in contrasto con una decisione resa tra le stesse parti nello Stato membro richiesto.
La Corte precisa però che ciò vale solo se la sentenza nazionale che recepisce il lodo non sia il risultato di un procedimento arbitrale che, se trasposto in sede giudiziaria, avrebbe violato le disposizioni e gli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001. Nel caso concreto, tale violazione sussisteva per due ragioni principali:
- la clausola compromissoria contenuta nel contratto di assicurazione non poteva essere opposta alla persona lesa che agiva direttamente contro l’assicuratore, secondo la giurisprudenza sulla tutela della vittima e sull’effetto relativo delle clausole attributive di competenza in materia assicurativa;
- al momento dell’avvio dell’arbitrato a Londra era già pendente in Spagna un procedimento tra le stesse parti e sullo stesso oggetto e titolo, sicché ricorreva una situazione di litispendenza ai sensi dell’articolo 27 del regolamento.
La Corte sottolinea che la verifica del rispetto di tali principi fondamentali avrebbe dovuto essere effettuata dal giudice inglese che emetteva la sentenza di exequatur del lodo; poiché ciò non è avvenuto, quella sentenza non può essere qualificata come "decisione" rilevante ai fini dell’articolo 34, punto 3, idonea a impedire il riconoscimento della decisione spagnola. La Corte conclude quindi che il principio del riconoscimento reciproco non può essere piegato a favore di un lodo arbitrale ottenuto in elusione delle regole del regolamento.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
Quanto all’ordine pubblico, la Corte afferma che l’articolo 34, punto 1, deve essere interpretato restrittivamente e solo in casi eccezionali. Nel caso di specie, la pretesa violazione della cosa giudicata non può essere fatta valere come violazione dell’ordine pubblico per opporsi alla decisione spagnola.
La Corte rileva che, se l’articolo 34, punto 3, non si applica, ciò dipende proprio dal fatto che il procedimento arbitrale e la sentenza inglese si sono svolti in contrasto con le norme fondamentali del regolamento. In tale situazione, l’asserita inosservanza della sentenza inglese da parte della decisione spagnola non integra una lesione dell’ordine pubblico britannico. Più in generale, il legislatore dell’Unione ha regolato in modo tassativo la questione dei conflitti tra decisioni con gli articoli 34, punti 3 e 4, escludendo che la stessa materia possa essere riconsiderata tramite la clausola generale dell’ordine pubblico.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- una sentenza emessa da un giudice di uno Stato membro e che riprende i termini di un lodo arbitrale non costituisce una "decisione" ai sensi dell’articolo 34, punto 3, se un risultato equivalente non avrebbe potuto essere adottato senza violare le disposizioni e gli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001, in particolare l’effetto relativo della clausola compromissoria in materia assicurativa e le norme sulla litispendenza;
- in tale caso, quella sentenza non può impedire il riconoscimento, nello Stato membro richiesto, di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro;
- l’articolo 34, punto 1, non consente di negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione di un altro Stato membro per il solo fatto che essa violerebbe l’autorità di cosa giudicata di quella sentenza nazionale.
Principi pratici per l’operatore
La pronuncia è rilevante perché chiarisce che la sentenza nazionale che "cristallizza" un lodo arbitrale non beneficia automaticamente della protezione dell’articolo 34, punto 3, se il lodo è stato ottenuto in modo incompatibile con le regole UE sulla competenza e sulla tutela della parte debole. In materia assicurativa, la clausola arbitrale non può essere usata per sottrarre la controversia diretta della vittima al giudice competente secondo il regolamento.
Per i professionisti, il caso conferma inoltre che la res judicata non può essere introdotta surrettiziamente sotto la veste dell’ordine pubblico quando il conflitto è già disciplinato dagli specifici motivi di non riconoscimento del regolamento n. 44/2001.
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