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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11171/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ferrara che non aveva ammesso la loro costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di CUTURI Orazio, ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 79 cod. proc. pen. (termine spirato all'udienza del 16/05/2024). Denunciavano l'abnormità del provvedimento perché il giudice, con il rinvio dell'udienza e con la successiva citazione del responsabile civile (ordinanza del 17/05/2024), avrebbe introdotto una sequenza procedimentale non prevista che avrebbe consentito la costituzione all'udienza di rinvio; inoltre lamentavano la mancata notifica di quella ordinanza alle parti offese e sostenevano che, alla luce della novella d.lgs. n.150/2022 e della giurisprudenza, la costituzione di parte civile nell'udienza preliminare è ammessa fino all'apertura della discussione o fino all'esaurimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, perciò l'esclusione sarebbe illegittima e lesiva del diritto di accesso alla giustizia delle vittime.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondato il profilo di 'abnormità' del provvedimento: l'ordinanza impugnata è espressione di un potere riconosciuto al giudice dell'udienza preliminare e applicabile secondo la disciplina di cui all'art. 79 novellato dal d.lgs. 150/2022. Eventuali violazioni di legge sarebbero rimediabili con la cassazione e non con la denuncia di abnormità in sede di controllo di legittimità; pertanto l'impugnazione non può proseguire. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese in favore del responsabile civile ADMIRAL, non essendo questi soccombente nei confronti dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 79 cod. proc. pen. (novellato dal d.lgs. n.150/2022)

    La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

    La Corte ha ritenuto applicabile la versione novellata dell'art.79 al caso di specie e ha valutato che l'ordinanza che esclude la costituzione sopraggiunta rientra nel potere del giudice dell'udienza preliminare; eventuali questioni di interpretazione della norma non configurano automaticamente abnormità del provvedimento.

  • d.lgs. n.150/2022, art. 5, comma 1, lett. c), n.1

    Norma normativa che ha novellato l'art.79; rilevante perché la Corte ha valutato la disciplina come già applicabile al procedimento valutato.

  • d.lgs. n.150/2022, art. 85-bis (disposizioni transitorie)

    Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 ...

    La Corte ha richiamato la disposizione transitoria per precisare che la novella non si applica ai procedimenti già conclusi per gli accertamenti di costituzione, ma ha ritenuto che nel caso esaminato la novella fosse applicabile.

  • art. 589-bis e art. 590-bis cod. pen.

    Norme sostanziali penali contestate all'imputato (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme sulla circolazione), indicate come titolo di reato nel procedimento, ma non decisive per la questione processuale di ammissione della parte civile.

  • art. 421, art. 584 comma 1, art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamati in motivazione nella disamina sul termine ultimo di costituzione della parte civile (collegamento ai momenti processuali: udienza preliminare, apertura della discussione, accertamenti sulla costituzione delle parti). La Corte ha ritenuto che l'interpretazione proposta dalla difesa non implichi abnormità del provvedimento.

  • art. 484, art. 554-bis comma 2, art. 468 comma 1, art. 429 comma 4 cod. proc. pen.

    Norme citate nella disamina dei termini e delle condizioni per la costituzione di parte civile e della disciplina transitoria; la Corte le usa per delimitare l'ambito applicativo dell'art.79 novellato.

  • art. 415-bis cod. proc. pen. e art. 143 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamate nel quadro giurisprudenziale che la Corte analizza in tema di nullità di notifiche e conseguenti provvedimenti del giudice; usate per distinguere ipotesi di illegittimità/annullabilità dai casi di abnormità.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile nell'udienza preliminare è soggetta ai termini stabiliti dall'art.79 (nella versione applicabile al procedimento): la tardività può determinare l'esclusione dalla partecipazione al processo penale; pertanto occorre costituirsi entro i termini previsti e fare attenzione a notifiche e citazioni.
  • La nozione di 'abnormità' del provvedimento giudiziario è molto restrittiva: è configurabile solo quando l'atto esuli dai poteri propri del giudice o determini una indebita regressione o stasi del procedimento; errori interpretativi della legge, per quanto discutibili, non sono automaticamente abnormi.
  • Se si ritiene che il giudice abbia applicato erroneamente la norma (ma non in modo abnorme), il rimedio non è il ricorso per denunzia di abnormità in Cassazione ma l'impugnazione con i mezzi ordinari (eventuale ricorso per cassazione) nei limiti consentiti dalle norme processuali.
  • La mancata notifica di atti relativi a successivi provvedimenti (es. citazione del responsabile civile) può essere rilevante, ma non basta di per sé a qualificare come abnorme un provvedimento di esclusione: va valutato se il giudice ha effettivamente esercitato poteri non previsti o ha causato una stasi del processo.
  • In vista di udienze preliminari o rinvii, le persone offese devono curare la tempestiva costituzione e l'effettiva presenza o giustificare l'assenza; la partecipazione processuale e la verifica delle comunicazioni giudiziarie sono cruciali per evitare decadenze.
  • Quando si contesta la legittimità di una decisione non decisoria sulla costituzione di parte civile, occorre valutare preventivamente la via di impugnazione ammessa: molte ordinanze interlocutorie in materia civile nel penale non sono impugnabili con ricorso per cassazione se non incidono su diritti sostanziali operanti nel giudizio.

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