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Provvedimento

Deliberazione n. 781 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione presentata da un interessato in rappresentanza del figlio minore, relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito suscettibile di diffusione sulla piattaforma senza consenso. In applicazione dell’art. 144-bis del Codice privacy, il dirigente competente aveva già ordinato l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale e ne aveva prescritto la conservazione per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il Garante conferma integralmente l’operato urgente del Dipartimento competente.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riconducibile a una situazione di c.d. revenge porn, presentata da una persona interessata in rappresentanza del figlio minore.

Contesto normativo e competenza

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire all’Autorità di intervenire rapidamente quando qualcuno abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede una decisione entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione esaminata

La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante con numero omissato, è stata presentata da un interessato in rappresentanza del figlio minore. Il segnalante ha comunicato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Con determinazione n. 490 del 12 dicembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha disposto, in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma il 12 dicembre 2025.

Ratifica finale

Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti, il Garante ratifica il provvedimento d’urgenza n. 490/2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento chiude quindi la fase urgente confermando le misure finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale valore probatorio.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. La norma prevede che l’Autorità decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva.

Segnalazione dell’interessato

La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante con numero omissato, è stata presentata da una persona interessata in rappresentanza del figlio minore. Il segnalante ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata come possibile veicolo di diffusione.

Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente

Con determinazione n. 490 del 12 dicembre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis e ha disposto, in via urgente: l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 490/2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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