Cassazione Civile, Ordinanza n. 30538/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigettato il primo, dichiarato inammissibile il secondo e inammissibile la prima parte del terzo, mentre la seconda parte del terzo è stata ritenuta manifestamente infondata. Il decreto di omologazione è stato cassato in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva presentato nel 2021 una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo il pagamento rateale e parziale del credito erariale. Il Tribunale di Brindisi, recepita la relazione dell’OCC, aveva omologato l’accordo nonostante il dissenso dell’Erario, ritenendo in sostanza: irrilevante la contestazione sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza; non ostativa una precedente procedura chiusa per rinuncia; non decisivo l’eventuale errore nel computo dei voti e nella considerazione del credito tributario, poiché il piano risultava comunque più conveniente dell’alternativa liquidatoria. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 11 l. n. 3/2012 per mancata considerazione del voto sfavorevole espresso dall’Amministrazione; 2) violazione dell’art. 12 l. n. 3/2012 per omessa trasmissione della relazione/OCC e del testo dell’accordo, con preclusione del diritto di contestazione; 3) violazione degli artt. 8 e 12-ter l. n. 3/2012 per mancata inclusione del debito tributario e per mancata valutazione di una precedente procedura del 2017; 4) violazione degli artt. 7 e 9 l. n. 3/2012 per avere escluso il rilievo delle cause dell’indebitamento e della condotta del debitore; 5) motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c. sulla medesima questione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e la prima parte del terzo, manifestamente infondata la seconda parte del terzo, e fondati il quarto e il quinto: ha cassato il decreto impugnato limitatamente a questi ultimi due motivi, rinviando al Tribunale di Brindisi in diversa composizione per un nuovo esame della rilevanza delle cause dell’indebitamento e della condotta del debitore ai fini della fattibilità dell’accordo.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, l. n. 3/2012
"i creditori fanno pervenire ... dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta ... In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso"
Il diritto di voto spetta al titolare del credito; l’eventuale errore nel computo del voto non equivale alla mancata svolgimento della fase procedimentale, se il dissenso è comunque pervenuto all’organismo.
art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012
L’omologazione può intervenire anche in caso di mancata adesione dell’amministrazione, ma la censura proposta in cassazione era inammissibile perché la questione non risultava trattata nel decreto impugnato.
art. 8, comma 1, l. n. 3/2012
La proposta deve rappresentare in modo completo la situazione debitoria e indicare tutti i creditori; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di trattazione nel provvedimento impugnato.
art. 12-ter, comma 2, l. n. 3/2012
Norma evocata dalla ricorrente in relazione all’omologazione e al trattamento del credito erariale; la relativa censura è stata giudicata inammissibile nella parte non trattata dal giudice di merito.
art. 7, comma 2, lett. d-quater, l. n. 3/2012
Il giudice di merito non può escludere in blocco il rilievo della condotta del debitore nelle procedure di composizione della crisi; la questione degli atti diretti a frodare i creditori non può essere ridotta a un profilo meramente infraprocedimentale.
art. 9, comma 3-bis.1, lett. a), l. n. 3/2012
"l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"
Nella domanda di accordo l’OCC deve illustrare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore; tali dati non sono irrilevanti, ma incidono sul giudizio di fattibilità e affidabilità del piano.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile quando sia solo apparente; nel caso, la risposta del Tribunale sulla rilevanza della condotta del debitore è stata ritenuta non pertinente e quindi viziata.
art. 7, lett. d-ter, l. n. 3/2012
Richiamato dal Tribunale per escludere la meritevolezza nel solo piano del consumatore; la Corte ha chiarito che ciò non esaurisce la valutazione della condotta del debitore nell’accordo di composizione.
art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012
La preclusione per aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti della stessa specie opera solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti della precedente procedura; una procedura archiviata per rinuncia non integra la preclusione.
Massime di principio
- Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’eventuale errore nel computo del voto di un creditore non equivale, di per sé, all’omissione di una fase procedimentale se la dichiarazione di dissenso o consenso è comunque pervenuta all’OCC.
- La censura di cassazione formulata come violazione di legge è inammissibile quando la questione giuridica non risulti affrontata nella motivazione del provvedimento impugnato e avrebbe dovuto essere dedotta come omessa pronuncia.
- La preclusione derivante da una precedente procedura di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti opera solo se quella procedura ha prodotto effetti sostanziali favorevoli per il debitore; una procedura chiusa per rinuncia non basta.
- Nell’accordo di composizione della crisi, la valutazione del giudice non può prescindere dalle cause dell’indebitamento, dalla diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni e dall’attendibilità della documentazione OCC, poiché tali elementi incidono sul giudizio di fattibilità e sull’affidabilità del piano.
- La fattibilità del piano va verificata in concreto e comprende un giudizio prognostico sulla sua idoneità a realizzare la funzione causale dell’accordo; perciò non è corretto escludere in radice la rilevanza della condotta pregressa del debitore.
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