Sentenza n. 16162/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, del valore di 500 euro oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 9577/2025, pubblicata il 30 settembre 2025, che aveva accertato il suo diritto a usufruire per l’anno scolastico 2023/2024 della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero ad attribuirgli il relativo valore di 500 euro, oltre interessi dalla data in cui il credito era maturato sino alla concreta attribuzione. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento; il Ministero, non costituitosi, non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni, a fronte dell’inadempimento allegato e non contestato con chiarimenti dal Ministero. Ha precisato che i presupposti della pretesa già riconosciuta non sono riesaminabili in sede di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, per quanto di rispettiva competenza. Ha condannato il Ministero a pagare 800 euro per le spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione devono risultare il giudicato, la sua notificazione nelle forme di legge e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 44, comma 3, d.l. 269/2003
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
La disposizione, quale norma modificativa del termine richiamato, concorre a individuare il termine di 120 giorni il cui decorso è stato verificato dal giudice prima di ordinare l’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava, dunque, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
Il diritto alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024 era già stato riconosciuto dal giudicato; i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine di adempimento previsto dalla legge, l’inadempimento non superato da chiarimenti dell’amministrazione giustifica l’ordine di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono nuovamente sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato: il giudice deve assicurare l’attuazione del titolo, non riesaminare il merito della controversia definita.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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