Cassazione Penale, Ordinanza n. 28407/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e manifestamente infondati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, secondo la formula finale riportata nel testo. Dal contenuto disponibile non emerge il reato specificamente contestato, né una modifica del merito della decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta eccessività della pena e alla mancata esclusione della recidiva. La censura mirava quindi a contestare il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della recidiva, assumendo che la decisione di merito fosse carente sul punto. La Corte ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, puntuale e non manifestamente illogica, avendo valorizzato precedenti penali recenti e sostanzialmente specifici per desumere una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente.
Massime di principio
- La censura sulla dosimetria della pena e sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla valutazione di merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica.
- Ai fini del giudizio sulla recidiva, il richiamo a precedenti penali recenti e specifici può legittimare la conclusione circa una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non può limitarsi a contestazioni apodittiche o meramente assertive sul trattamento sanzionatorio; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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