Ordinanza n. 2298/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. 6997 del 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 e atti normativi, organizzativi e valutativi della relativa procedura selettiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione per l'ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, non ha conseguito alcuna sufficienza nelle tre discipline del semestre filtro — Biologia, Chimica e Fisica — ed è rimasto escluso dalla graduatoria nazionale. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali disciplinanti la procedura, il bando universitario, gli atti relativi alla determinazione dei posti e del fabbisogno formativo, la prova, le commissioni, i verbali e le operazioni di correzione, chiedendo anche l'ammissione con riserva e in sovrannumero. Le censure hanno riguardato: il mancato riconoscimento di esami e percorsi accademici pregressi ai fini dell'esonero dalla selezione; l'illegittimità del D.M. n. 1115/2025 per violazione della legge delega, del D.Lgs. n. 71/2025, dell'immodificabilità del bando e dell'autovincolo; la lesione della par condicio, dell'anonimato, della trasparenza e della collegialità delle correzioni; la difformità didattica tra gli atenei; la mancata disponibilità tempestiva degli elaborati e della documentazione di correzione; la difficoltà e sproporzione delle prove; l'illegittimità del mancato scorrimento dei posti residui; la carenza istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa e del fabbisogno; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 71/2025 per la diversa disciplina applicabile alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese. Le irregolarità relative allo svolgimento delle prove, tuttavia, risultavano esposte soltanto nella parte narrativa del ricorso e non formulate come specifici motivi di censura.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che gli esami sostenuti in precedenti percorsi universitari possano rilevare per l'iscrizione ad anni successivi al primo o, nei casi previsti, per l'assolvimento della frequenza del semestre filtro, ma non possano esonerare dalla selezione nazionale, poiché ciò altererebbe la comparabilità dei candidati e il sistema di programmazione degli accessi. Il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto, in questa fase, non manifestamente illegittimo: le modifiche, adottate per ampliare la platea degli idonei e favorire la copertura dei posti, hanno consentito l'inserimento in graduatoria anche a chi avesse conseguito una sola sufficienza, subordinando l'immatricolazione al recupero dei crediti mancanti e preservando la priorità dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie. Il sistema è stato ricondotto alla discrezionalità tecnica ministeriale e ritenuto compatibile con la legge delega e con il D.Lgs. n. 71/2025, che fissano i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre ma rimettono alla disciplina attuativa le modalità di formazione della graduatoria. Il ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie o di quelle sopravvenute avrebbe potuto condurlo all'immatricolazione; pertanto non ha provato una lesione concreta e attuale derivante dalle modifiche. La dedotta strategia di studio che sarebbe stata adottata se le modifiche fossero state previamente conosciute è stata considerata un interesse di mero fatto e una prospettazione ipotetica. È stata ritenuta ragionevole anche la chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti, poiché la tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni e la continuità didattica del secondo semestre possono essere bilanciate con l'obiettivo della saturazione dei posti. Le censure sull'anonimato sono state giudicate ipotetiche e prive di prova concreta circa la possibilità di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione; le procedure di chiusura dei contenitori, rilevazione informatica CINECA, predeterminazione delle risposte e uso di criteri informatizzati non evidenziano, allo stato, un rischio effettivo di favoritismo. Le doglianze sulla correzione individuale, sull'assenza di verbali, sulla difformità didattica e sulla difficoltà delle prove sono state ritenute generiche, non riferite specificamente alla posizione del ricorrente o non supportate da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico. La mancata disponibilità immediata della documentazione di correzione non è stata qualificata come vizio della procedura, pur rilevando il TAR che tale documentazione avrebbe dovuto essere tempestivamente resa accessibile. La questione di costituzionalità è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza: la prima applicazione graduale della riforma è stata ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato ed a ragioni organizzative oggettive e transitorie. È stata inoltre esclusa, allo stato, la carenza istruttoria sulla capacità formativa degli atenei, non essendo sufficiente la mera crescita dei posti dichiarati per dimostrare l'inadeguatezza dell'istruttoria. Il TAR ha escluso che l'ammissione cautelare in sovrannumero fosse coerente con censure aventi portata potenzialmente caducatoria dell'intera procedura e ha evidenziato che tale misura non può attribuire un bene della vita ulteriore rispetto a quello conseguibile all'esito del merito. Il giudizio è stato dichiarato ammissibile e procedibile quanto all'integrazione del contraddittorio: i candidati collocati nella graduatoria nazionale sono controinteressati sostanziali. È stata autorizzata la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero, con pubblicazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, entro venti giorni, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università, riguardanti la predeterminazione delle risposte, i sinonimi ammessi, le procedure e i criteri di correzione, il sistema informatico e i verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per euro 500,00 in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e per euro 400,00 in favore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza del periculum in mora; nel caso concreto entrambi i presupposti sono stati esclusi.
art. 30 c.p.a.
Il ricorrente lo ha invocato per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso, ma la relativa pretesa non è stata accolta in sede cautelare.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
La disciplina originaria richiedeva il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro ai fini dell'utile collocazione.
art. 10 D.M. n. 418/2025
Il percorso universitario pregresso degli studenti già iscritti rileva ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza del semestre filtro, non come esonero dalla selezione nazionale.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Disciplina i criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi mancanti, rendendo il recupero condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
Prevede la destinazione dei posti residui, dopo la chiusura della graduatoria, a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi al primo, senza ulteriori scorrimenti.
legge n. 26/2025
Legge delega per la revisione delle modalità di accesso ai corsi interessati; non impone, secondo il TAR, l'applicazione immediata e uniforme della riforma a ogni tipologia di corso e ateneo.
D.Lgs. n. 71/2025
Stabilisce i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre, consistenti nel conseguimento dei crediti previsti e nella collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 71/2025
La differenziazione temporanea della riforma per università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta, allo stato, manifestamente incostituzionale.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega è stata interpretata come compatibile con un'applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni organizzative oggettive e non arbitrarie.
artt. 34 e 97 Cost.
Le censure sono state ritenute non adeguatamente specificate e prive di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.
art. 3 legge n. 264/1999
Impone di contemperare il fabbisogno professionale con la capacità formativa effettiva degli atenei, considerando didattica, laboratori ed esperienze cliniche.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, purché siano identificati i destinatari e garantita l'effettività del contraddittorio.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013
Una mera irregolarità formale nelle prove concorsuali non determina l'illegittimità della procedura se non emerge una violazione concreta, e non soltanto ipotetica, delle garanzie di segretezza degli elaborati.
Massime di principio
- Nelle selezioni nazionali per l'accesso programmato, esami sostenuti in precedenti percorsi universitari possono rilevare per l'iscrizione ad anni successivi o per l'assolvimento di obblighi di frequenza, ma non determinano l'esonero dalla selezione d'ingresso quando ciò comprometterebbe la comparabilità dei candidati e la formazione uniforme della graduatoria.
- Una modifica sopravvenuta delle modalità di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con i principi di merito, par condicio e affidamento quando amplia le possibilità di idoneità, preserva la priorità dei candidati che rispettavano le regole originarie e subordina l'immatricolazione al recupero dei crediti mancanti.
- Il candidato che contesti la disciplina sopravvenuta della graduatoria deve dimostrare una lesione concreta e attuale della propria posizione e indicare in quale modo l'applicazione delle regole censurate abbia inciso sul punteggio o sulla collocazione, non essendo sufficienti ipotesi controfattuali su diverse strategie di studio.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti residui può essere ritenuta ragionevole quando risponde all'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del percorso accademico, purché il bilanciamento con l'obiettivo di saturazione dei posti non sia manifestamente irragionevole.
- La violazione dell'anonimato nelle prove selettive non può essere affermata sulla base di una mera possibilità astratta di collegamento tra elaborato e candidato: occorre fornire elementi concreti idonei a dimostrare che l'irregolarità abbia reso effettivamente possibile un condizionamento o un'alterazione della valutazione.
- Quando le censure possono travolgere l'intera procedura selettiva, l'ammissione cautelare in sovrannumero non è coerente con la natura demolitoria della domanda e non può essere concessa per attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile in caso di accoglimento nel merito.
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