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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18638/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui un comune contestava a una società la maggiore IMU per l'annualità 2015 in relazione a un immobile acquistato in sede esecutiva. La società aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello dell'ente territoriale in appello. Il comune proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione assente o meramente apparente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.; 2) violazione delle norme sull'individuazione del momento di insorgenza della soggettività passiva IMU nell'acquisto dell'immobile a seguito di vendita senza incanto e decreto di trasferimento, sostenendo che l'effetto traslativo e la soggettività passiva sorgano già con l'emissione del decreto di trasferimento; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, per avere la CTR condannato l'ente al rimborso delle spese di appello in favore di una parte che non si era costituita nel giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente e che, nel caso concreto, la soggettività passiva ai fini IMU fosse correttamente collegata al decreto di trasferimento quale atto che produce l'effetto traslativo, senza che fosse decisivo il profilo della trascrizione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per la condanna alle spese pronunciata in favore di una parte non costituita e quindi non avente titolo al rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese, con annullamento di tale statuizione e compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, cioè quando non consente di percepire il fondamento logico della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiede una motivazione idonea a rendere conoscibile l'iter logico-giuridico della decisione; l'anomalia motivazionale integra error in procedendo solo nei casi estremi di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 586 c.p.c.

    Il decreto di trasferimento rileva quale atto collegato al trasferimento del bene nell'esecuzione forzata.

  • art. 2643 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla trascrizione, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'insorgenza della soggettività passiva IMU nel caso concreto.

  • artt. 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011

    Le norme sull'IMU sono interpretate nel senso che il presupposto d'imposta è collegato al possesso dell'immobile.

  • art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato per il regime ICI/IMU; il versamento dell'imposta per gli immobili in procedura esecutiva o concorsuale decorre fino al decreto di trasferimento.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011

    Rinvio al regime del d.lgs. 504/1992 per la disciplina applicabile ai fini IMU.

  • art. 133 c.p.c.

    La sentenza esiste giuridicamente con la sua pubblicazione/deposito in cancelleria; il momento rilevante è quello dell'inserimento ufficiale nel registro cronologico.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte abbia effettivamente svolto attività processuale e sostenuto spese; non può essere pronunciata a favore del contumace vittorioso.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la condanna alle spese segue la stessa logica dell'art. 91 c.p.c. e non può essere disposta in favore di chi non si sia costituito.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha cassato il capo sulle spese con annullamento diretto della statuizione viziata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di prova della tempestività e della conoscibilità degli atti/sentenze quando vi sia discrasia tra deposito e pubblicazione.

Massime di principio

  • In presenza di una motivazione solo graficamente esistente ma incapace di rendere percepibile il fondamento della decisione, la sentenza è nulla per motivazione apparente; il vizio sussiste solo nei casi in cui il testo non consenta il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
  • Nel trasferimento di immobili avvenuto nell'ambito di procedura esecutiva, il momento rilevante ai fini dell'insorgenza della soggettività passiva dell'imposta è quello in cui il decreto di trasferimento produce effetti giuridici traslativi, non un successivo adempimento meramente pubblicitario se non previsto dalla disciplina applicabile come momento costitutivo del possesso.
  • Ai fini della condanna alle spese, la parte vittoriosa deve avere effettivamente partecipato al giudizio e sostenuto spese processuali; non è legittima una statuizione di rifusione in favore di una parte contumace che non ha sopportato alcun esborso difendendosi in giudizio.
  • Nel processo tributario, la disciplina delle spese segue il principio di causalità e di effettività del pregiudizio patrimoniale subito per il processo, con conseguente illegittimità della condanna alle spese in favore di chi non abbia svolto attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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