Ordinanza n. 2012/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Di SCIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di diniego relativo a una SCIA edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un provvedimento comunale qualificato nel dispositivo come diniego e riferito a una SCIA edilizia. Il giudice ha ritenuto, sulla base delle argomentazioni già esposte nel decreto monocratico cautelare, che l’atto comunale fuoriuscisse dal modello legale tipico del controllo della SCIA, configurandosi come intervento atipico e diretto sulla segnalazione, al di fuori dei limiti posti dalla disciplina applicabile. Anche ove l’atto fosse interpretato come esercizio di un’azione inibitoria, questa sarebbe stata adottata oltre il termine massimo previsto dalla legge. Inoltre, l’atto non presentava i caratteri dell’autotutela prevista dall’art. 19, comma 4, l. 241/1990, non risultando indicati i necessari presupposti giuridici. Il Comune ha dedotto nei propri scritti difensivi argomentazioni che, secondo il TAR, non potevano integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato. La società ha altresì allegato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla concreta possibilità di perdere finanziamenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato. Quanto al fumus boni iuris, ha richiamato le ragioni del precedente decreto monocratico, ravvisando l’illegittimità prospettata nell’adozione di un intervento atipico sulla SCIA, nell’eventuale tardività dell’azione inibitoria e nella mancata indicazione dei presupposti dell’autotutela. Ha inoltre escluso che le difese comunali potessero integrare ex post la motivazione dell’atto. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto grave e irreparabile il pregiudizio collegato alla concreta possibilità di perdita dei finanziamenti. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 20 maggio 2027 e ha condannato il Comune al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, l. 241/1990
art. 19, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n. 241
Il controllo successivo sulla SCIA, ove esercitato oltre il termine ordinario dell’azione inibitoria, deve rispettare i presupposti propri dell’autotutela; la loro mancata indicazione rende l’intervento comunale non riconducibile al modello legale.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare incidentale.
Massime di principio
- Il Comune non può intervenire direttamente sulla SCIA edilizia mediante un provvedimento atipico estraneo al modello legale di controllo previsto dalla disciplina applicabile.
- L’azione inibitoria sulla SCIA, se esercitata oltre il termine massimo previsto dalla legge, non può essere utilizzata per superare i limiti temporali del controllo amministrativo.
- Quando il controllo sulla SCIA è esercitato oltre il termine ordinario, l’amministrazione deve esplicitare e rispettare i presupposti dell’autotutela; la mera adozione di un atto di diniego privo di tale qualificazione e dei relativi presupposti è illegittima.
- Le argomentazioni formulate dall’amministrazione negli scritti difensivi non possono integrare la motivazione mancante del provvedimento impugnato.
- La concreta possibilità di perdita di finanziamenti può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare, quando sia collegata all’efficacia dell’atto impugnato.
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