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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03480/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo un unico motivo: l'omessa motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La vicenda processuale presuppone un giudizio di appello definito con applicazione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.; il ricorrente ha quindi censurato la mancata verifica, da parte del giudice di secondo grado, di eventuali cause di proscioglimento o di nullità/inutilizzabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado che accolga la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove, poiché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di appello definito con patteggiamento in appello, non sussiste un obbligo di motivazione specifica sul mancato proscioglimento se non emergono evidenze immediate di cause ostative.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La richiesta di definizione del giudizio in appello tramite patteggiamento limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati.

  • art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel c.d. patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado che accolga la richiesta ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. non è tenuto a motivare espressamente sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, perché la cognizione è delimitata dai motivi non rinunciati.
  • La deduzione, in cassazione, dell'omessa motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è infondata quando la decisione di appello sia stata resa all'esito di una rinuncia ai motivi e di una definizione concordata del giudizio di secondo grado.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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