Sentenza del 04/03/2015 n. 4329 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, relativa a un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità dell'anno 2001. La CTR aveva ritenuto che il dirigente dell'U.O. Affissioni e Pubblicità non avesse il potere di rappresentare processualmente il Comune, spettante in via generale al Sindaco, e aveva escluso che l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 attribuisse tale potere al dirigente. Il Comune ha sostenuto, invece, che lo Statuto comunale, il regolamento interno e la normativa processuale tributaria consentissero al dirigente competente per materia di costituirsi e proporre impugnazione in nome dell'ente, senza autorizzazione della Giunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, disponendo che il giudice del rinvio si uniformi al principio secondo cui lo Statuto dell'ente locale può attribuire al dirigente dell'ufficio competente per il tributo il potere di rappresentare l'ente davanti alle Commissioni tributarie, anche in deroga alla rappresentanza ordinaria del Sindaco prevista dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e le spese di ogni fase e grado sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3
L'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi.
La disposizione, nel testo modificato dal D.L. n. 44/2005, convertito dalla L. n. 88/2005, è stata interpretata nel senso che il dirigente dell'ufficio competente per il tributo può rappresentare processualmente l'ente locale davanti alle Commissioni tributarie, quando ciò sia previsto dallo Statuto dell'ente. La norma è applicabile anche ai giudizi in corso.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, commi 1 e 2, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
La modifica dell'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992 ha natura di interpretazione autentica ed è applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 2
La rappresentanza ordinaria del Comune spetta al Sindaco, ma tale regola può essere derogata da specifiche disposizioni statutarie che attribuiscano la rappresentanza processuale, nel contenzioso tributario, al dirigente dell'ufficio competente.
Statuto del Comune di Roma, art. 34, comma 4, approvato con Delibera consiliare 17 luglio 2000, n. 122, come modificato dalla Delibera 19 gennaio 2001, n. 22
La norma statutaria, unitamente alla disciplina regolamentare comunale, è stata ritenuta idonea ad attribuire al dirigente competente poteri di rappresentanza dell'ente nel contenzioso tributario.
Regolamento del Comune di Roma, art. 3, approvato con Delibera di Giunta 25 febbraio 2000, n. 130
La disposizione regolamentare concorre a disciplinare internamente la rappresentanza del Comune nelle controversie tributarie e a legittimare l'intervento processuale del dirigente competente per materia.
Costituzione, Titolo V
L'autonomia normativa e organizzativa riconosciuta agli enti territoriali sostiene la possibilità che lo Statuto comunale attribuisca a dirigenti diversi dal Sindaco la rappresentanza processuale in specifici ambiti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un Comune o una Provincia può essere rappresentato dal dirigente dell'ufficio competente per il tributo, purché tale facoltà risulti da una specifica previsione statutaria o regolamentare dell'ente.
- La regola generale che attribuisce la rappresentanza dell'ente locale al Sindaco o al Presidente della Provincia non esclude deroghe interne validamente previste dallo Statuto.
- Il dirigente che ha emesso l'atto impositivo può, se dotato dei necessari poteri statutari o regolamentari, non solo costituirsi in giudizio ma anche proporre appello o altri mezzi di impugnazione.
- La verifica della legittimazione processuale del dirigente deve concentrarsi sulle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti dell'ente, non soltanto sulla sua posizione organizzativa o sulla generale disciplina dei poteri dirigenziali.
- Una modifica normativa qualificata come interpretazione autentica può applicarsi anche ai giudizi tributari già pendenti, incidendo sulla valutazione della validità della rappresentanza processuale.
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