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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 693/2024, resa tra le parti, pubblicata il 26 febbraio 2024, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 291/2023;

Giustizia amministrativa202401223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di decadenza integrale dagli aiuti agricoli percepiti per gli anni 2014-2017 e richiesta di restituzione di euro 80.659,42 oltre interessi, adottato per asserita falsa dichiarazione circa la conduzione in affitto di una particella catastale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario di aiuti agricoli)

Prevale il privato

La controversia

Il beneficiario aveva presentato domande di aiuto e pagamento per misure agricole relative alle annualità 2014-2017. A seguito di rilievi dell’OLAF, l’Ispettorato Agricoltura di Catania aveva inizialmente disposto un recupero limitato agli importi riferibili a una specifica particella, per complessivi euro 181,65, considerando prescritta l’annualità 2014. Dopo i rilievi di Agea, l’Ispettorato aveva adottato un nuovo provvedimento, applicando il termine decennale di prescrizione e la clausola antielusione, con revoca integrale dei contributi relativi a tutte le annualità e richiesta di restituzione di euro 80.659,42 oltre interessi. Il ricorrente deduceva: violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, illogicità e contraddittorietà per il mutamento della precedente determinazione senza adeguata motivazione; carenza di istruttoria e motivazione per mancata indicazione degli elementi comprovanti la creazione artificiale delle condizioni per ottenere gli aiuti o la presentazione di prove false; violazione della disciplina europea e nazionale sulle dichiarazioni eccedenti di superficie, sostenendo l’applicabilità di una rideterminazione proporzionale anziché della revoca integrale; violazione dell’art. 60 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell’art. 35 del regolamento UE n. 640/2014 per mancanza della prova dell’intenzionalità della condotta. In appello il beneficiario contestava la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso e riproponeva le censure di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento di decadenza integrale e gli atti presupposti, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Ispettorato. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva esteso il recupero all’annualità 2014 e all’annualità 2017 e aveva applicato la clausola antielusione, revocando integralmente gli aiuti, sebbene la contestazione riguardasse una sola particella e gli importi ad essa riferibili fossero assai ridotti rispetto al totale dei contributi: euro 527,06 per il 2014, euro 76,02 per il 2015 ed euro 102,32 per il 2016. Né il provvedimento dell’Ispettorato né le note di Agea avevano indicato gli elementi di fatto dai quali desumere che il beneficiario avesse volontariamente creato artificialmente le condizioni per ottenere gli aiuti. La mera falsità dichiarativa non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’elemento soggettivo richiesto dalla clausola antielusione. L’incidenza della particella sul beneficio complessivo, prossima all’1% o comunque esigua, e l’assenza di ulteriori indizi rendevano più probabile l’errore dichiarativo non doloso rispetto alla creazione artificiosa delle condizioni per l’accesso al finanziamento. Il Collegio ha precisato che non è decisiva, isolatamente considerata, la percentuale di superficie irregolare, ma l’entità relativa del maggior profitto conseguito e il complesso degli elementi indiziari: uno scostamento di pochi punti percentuali, in assenza di ulteriori indizi, depone per un errore non doloso; uno scostamento pari o prossimo a una percentuale a due cifre può invece rendere più probabile la condotta dolosa. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori, con rifusione dei contributi unificati se versati.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    La riproposizione in appello dei motivi dedotti in primo grado fa riemergere il thema decidendum originario, che delimita il giudizio d’appello.

  • art. 7 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per la dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento; la decisione accoglie l’appello sulla carenza motivazionale e istruttoria senza sviluppare uno specifico autonomo esame di tale censura.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato in relazione all’insufficiente motivazione del provvedimento; la decisione accerta che l’amministrazione non aveva esplicitato gli elementi fattuali posti a fondamento della creazione artificiale delle condizioni per ottenere gli aiuti.

  • art. 60 Reg. (UE) n. 1306/2013

    “sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”

    La clausola antielusione richiede l’accertamento di una creazione artificiale e volontaria delle condizioni per ottenere il beneficio; la revoca integrale non può fondarsi sulla sola irregolarità dichiarativa priva di adeguata prova dell’elemento soggettivo.

  • art. 35, comma 6, Reg. delegato (UE) n. 640/2014

    “si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni”

    La revoca integrale del sostegno presuppone l’accertamento della presentazione di prove false o dell’omissione negligente di informazioni necessarie; nel caso concreto è mancata una motivazione sufficiente sull’elemento soggettivo.

  • art. 5, lettera e), Reg. (CE) n. 2988/95

    Richiamato nel precedente provvedimento dell’Ispettorato quale base della sanzione parziale riferita agli importi relativi alla particella contestata.

  • art. 58 Reg. (CE) n. 1122/2009

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina sulle dichiarazioni eccessive di superficie e la conseguente rideterminazione proporzionale del contributo anziché la revoca integrale.

  • art. 40 Reg. (UE) n. 640/2014

    Invocato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità delle conseguenze dell’irregolarità sulla superficie dichiarata.

  • art. 9, commi 1, 2 e 5, d.m. 20 marzo 2015, n. 1922

    Invocato dal ricorrente per sostenere che le irregolarità nei titoli di conduzione, in particolare quelle derivanti da occupazioni abusive o illegittime, dovessero essere trattate secondo la disciplina delle dichiarazioni eccessive di superficie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Reg. (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L’applicazione della clausola antielusione prevista dalla disciplina europea sugli aiuti agricoli, con conseguente revoca integrale del beneficio, richiede la prova motivata che il beneficiario abbia creato artificialmente e volontariamente le condizioni necessarie per ottenere l’aiuto in contrasto con gli obiettivi della normativa; la mera irregolarità o falsità dichiarativa non è di per sé sufficiente.
  • Quando l’amministrazione dispone la revoca integrale di aiuti sulla base della clausola antielusione, deve indicare gli elementi fattuali e indiziari dai quali desume l’intenzionalità della condotta e la creazione artificiosa delle condizioni per l’accesso al beneficio.
  • Nella valutazione dell’elemento soggettivo rileva non la sola percentuale di superficie irregolare, ma l’entità relativa del maggior profitto ottenuto e il complesso degli elementi indiziari. Uno scostamento di pochi punti percentuali, in assenza di ulteriori indizi, può essere più probabilmente ricondotto a un errore dichiarativo non doloso; uno scostamento pari o prossimo a una percentuale a due cifre può invece costituire un indice presuntivo della creazione artificiosa dolosa.
  • La revoca integrale di un contributo non può essere motivata adeguatamente quando l’irregolarità riguarda una porzione minima della superficie o dell’aiuto complessivo e l’amministrazione non spiega perché tale circostanza dimostrerebbe l’intenzionale elusione della disciplina, anziché un errore non doloso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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