Sentenza n. 6029/2026 - Napoli, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per 13 posti di Dirigente Area Amministrativa (DAM), decreti di nomina e sostituzione della commissione esaminatrice e atti della procedura, incluse le disposizioni regolamentari e del bando sulla nomina della commissione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva partecipato al concorso regionale per il diverso profilo di Area Legale, ha chiesto l’annullamento della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 9 del 2 febbraio 2023 per il profilo DAM, dei decreti presidenziali di nomina e sostituzione della commissione, delle operazioni concorsuali e delle disposizioni regolamentari e del bando sulla nomina. Ha dedotto: 1) che la nomina della commissione da parte del Presidente della Giunta regionale violasse la separazione tra indirizzo politico e funzione amministrativa; 2) che la presenza di dirigenti regionali nella commissione fosse incompatibile con imparzialità e indipendenza; 3) che alcuni commissari fossero vicini agli organi di vertice regionali, con conseguente compromissione dell’imparzialità; 4) l’illegittimità derivata della graduatoria. La Regione ha eccepito l’integrità del contraddittorio, la tardività e il difetto di interesse, rilevando anche che la ricorrente non era stata ammessa agli orali dopo aver conseguito 18/30 in entrambe le prove scritte e non aveva censurato la valutazione ricevuta. Il TAR ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito, senza esame delle eccezioni preliminari, in applicazione del principio della ragione più liquida. Il primo motivo è infondato: la nomina presidenziale era prevista dall’art. 27, comma 3, del Regolamento regionale n. 6/2019 e dall’art. 8 del bando; la nomina è un atto organizzatorio preliminare, distinto dalla gestione e dalla valutazione concorsuale, e non è stato dimostrato che abbia inciso sull’autonomia valutativa della commissione. Il secondo motivo è infondato: la disciplina non impone la prevalenza di membri esterni e consente la scelta di dirigenti pubblici; l’appartenenza alla stessa amministrazione o ordinari rapporti di servizio non determinano di per sé incompatibilità, che richiede elementi concreti e specifici idonei a compromettere l’obiettività della valutazione. Il terzo motivo è infondato perché la dedotta vicinanza di alcuni commissari ai vertici regionali è rimasta priva di riscontri e si è risolta in supposizioni. È stata respinta anche la censura di illegittimità derivata della graduatoria, venuto meno ogni vizio degli atti presupposti. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e delle censure.
Norme richiamate
art. 27, comma 3, Regolamento regionale Campania n. 6/2019
La nomina della Commissione risulta avvenuta in applicazione dell’art. 27, comma 3, del Regolamento regionale n. 6 del 2019 e dell’art. 8 del bando di concorso, disposizioni che attribuiscono al Presidente della Giunta regionale il relativo potere.
La disposizione attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di nominare la commissione esaminatrice; tale attribuzione non viola, di per sé, la separazione tra indirizzo politico e amministrazione.
art. 8 del bando di concorso
La nomina della Commissione risulta avvenuta in applicazione dell’art. 27, comma 3, del Regolamento regionale n. 6 del 2019 e dell’art. 8 del bando di concorso, disposizioni che attribuiscono al Presidente della Giunta regionale il relativo potere.
La clausola del bando individua nel decreto del Presidente della Giunta regionale lo strumento per la nomina della commissione, senza che ciò comporti interferenza con la successiva valutazione tecnica.
art. 15 Regolamento regionale Campania n. 6/2019
L’art. 15 del Regolamento regionale n. 6 del 2019 non impone affatto la necessaria prevalenza di componenti esterni, limitandosi a individuare le categorie di soggetti tra i quali possono essere scelti i commissari.
La disposizione non richiede una prevalenza di commissari esterni e consente che la commissione sia composta anche da dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Il testo cita la disposizione nell’epigrafe processuale, ma non ne sviluppa un’interpretazione né la indica come fondamento della decisione.
Massime di principio
- Il potere dell’organo di governo di nominare i componenti di una commissione concorsuale non contrasta, di per sé, con la separazione tra indirizzo politico e amministrazione: la nomina è un atto organizzatorio preliminare, distinto dalla gestione della procedura e dalla valutazione dei candidati, salvo che sia dimostrata una concreta interferenza sull’autonomia valutativa.
- La mera appartenenza dei componenti della commissione all’amministrazione che bandisce il concorso, così come la sussistenza di ordinari rapporti di servizio, colleganza o sovraordinazione, non prova l’incompatibilità né compromette automaticamente l’imparzialità; occorrono circostanze concrete e specifiche idonee a far presumere un’effettiva incidenza sulla serenità e obiettività della valutazione.
- La contestazione di rapporti di vicinanza tra commissari e organi di vertice dell’amministrazione deve essere sostenuta da elementi concreti e riscontrabili; mere supposizioni non sono sufficienti a dimostrare la violazione dell’imparzialità.
- Quando le censure rivolte agli atti presupposti della procedura concorsuale sono infondate, non può trovare accoglimento la conseguente censura di illegittimità derivata della graduatoria.
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