Cassazione Penale, Sentenza n. 20383/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, il 9 ottobre 2025, ha confermato il sequestro preventivo (del 19 settembre 2025) di uno smartphone con SIM in relazione a indagini per favoreggiamento personale aggravato (presunta agevolazione della latitanza di Perrella Giuseppe). Un precedente sequestro probatorio dello stesso cellulare era stato annullato in sede di riesame per violazione del principio di proporzionalità. La difesa deduce che la riunione dei procedimenti non costituisce novità e che mancano indizi concreti sul favoreggiamento; inoltre contesta la genericità della finalità impeditiva, osservando che la condotta favoreggiatrice sarebbe esaurita e che il Nocerino, detenuto, non potrebbe usare il cellulare. Il Tribunale ha invece ritenuto che il nuovo contesto procedimentale (acquisizione degli atti del procedimento per favoreggiamento) contenga elementi nuovi e circostanze fattuali tali da giustificare un sequestro a finalità impeditiva, individuando nell'idoneità dello smartphone a mantenere contatti con ambienti criminali il pericolo di prosecuzione delle condotte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il passaggio da un precedente sequestro probatorio (annullato) a un sequestro preventivo di natura impeditiva, in presenza di nuovi elementi processuali e di indizi del reato di favoreggiamento collegati a specifiche circostanze fattuali. Ha inoltre chiarito che la finalità impeditiva esclude la possibilità di usare il provvedimento per mera esplorazione dei dati e che lo stato di detenzione cautelare del Nocerino, essendo provvisorio, non elimina il pericolo connesso al possesso dello smartphone. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Il Tribunale è stato costituito ai sensi dell'art. 324 c.p.p. per decidere sull'ordinanza di conferma del sequestro; l'articolo è richiamato in relazione alle competenze e alla forma del Collegio che ha pronunciato sull'atto cautelare.
Massime di principio
- La disapplicazione di un precedente sequestro probatorio non impedisce, se emergono nuovi elementi processuali, l'adozione successiva di un sequestro preventivo con finalità impeditiva: quanto conta è il diverso contesto probatorio e l'emergere di indizi nuovi rilevanti.
- Il passaggio da finalità probatoria a finalità impeditiva richiede motivazione puntuale che colleghi l'idoneità del bene (es. smartphone) alla concreta possibilità di continuare contatti o condotte pericolose; devono essere indicate circostanze fattuali che giustifichino il fumus e il periculum in mora.
- La finalità impeditiva del sequestro può escludere l'estrazione dei dati (cioè non può essere usata come mera investigazione esplorativa): il provvedimento deve essere limitato alla prevenzione della prosecuzione della condotta.
- Lo stato di detenzione dell'interessato non elimina automaticamente il rischio derivante dal possesso di strumenti di comunicazione; la provvisorietà della custodia cautelare lascia spazio alla persistente valutazione del periculum.
- Le doglianze sulla genericità della motivazione sono superabili se il giudice di merito indica elementi concreti e specifici che fondano la necessità impeditiva; in assenza di tali specificazioni il provvedimento sarebbe annullabile per violazione del principio di proporzionalità e di motivazione.
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