Cassazione Penale, Sentenza n. 10429/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino (4/7/2023) che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli avverso la condanna emessa dal Tribunale di Vercelli per i fatti del 11/10/2019 (essere saliti sul treno Torino-Milano sprovvisti di biglietto e aver fornito generalità false). Odion deduceva che la corte non aveva considerato la sua scarsa conoscenza della lingua italiana, l'alfabetizzazione e l'assenza di comprensione di trovarsi di fronte all'autorità; sosteneva inoltre questioni sull'elemento soggettivo del reato. Ikem lamentava la declaratoria di inammissibilità del motivo relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deducendo che aveva fornito false generalità per evitare la multa e che tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata. La Corte territoriale aveva ritenuto i motivi generici e non confrontati con le argomentazioni del Tribunale, osservando che dal comportamento (fornire false generalità, scriverle su un foglio, ammettere di non avere documento) si desumeva consapevolezza di trovarsi davanti all'autorità e volontà di sottrarsi alla sanzione; l'attenuante invocata da Ikem non era specificata in rapporto all'entità della sanzione e alla reale difficoltà di pagamento.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i prevenuti come manifestamente infondati. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello che aveva rilevato genericità e mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto irrilevante la mera affermazione di scarsa conoscenza della lingua o possibili successivi accertamenti identificativi, posto che i prevenuti avevano reso false generalità con intento evasivo. Ha inoltre ritenuto non provata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per assenza di concreta indicazione sulla misura della sanzione e sulla reale impossibilità di ottemperare. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per colpa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
La fattispecie riguarda le false generalità; la Corte ha ritenuto che fornire false generalità per sottrarsi alla sanzione configura consapevolezza e volontà di eludere l'autorità, integrando il reato ascritto.
art. 5 cod. pen.
Richiamata in negativo: l'eventuale errore degli imputati circa l'identità dell'autorità non costituisce scriminante ai sensi dell'art. 5 e non esclude la responsabilità quando il comportamento denota riconoscimento dell'autorità.
art. 62 n. 4 cod. pen.
L'attenuante per aver commesso il fatto per evitare il pagamento di una multa richiede elementi specifici (quantificazione della sanzione e prova della reale difficoltà di pagamento); la genericità di tali affermazioni non consente il riconoscimento dell'attenuante.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione deve confrontarsi espressamente e con argomentazioni concrete con le ragioni della sentenza impugnata; motivi generici o reiterazioni delle stesse argomentazioni già espresse in primo grado possono essere dichiarati inammissibili.
- Fornire false generalità o adottare comportamenti diretti a eludere la punizione è indice di consapevolezza di trovarsi di fronte all'autorità e può aggravare la valutazione dell'elemento soggettivo del reato.
- La mera dichiarazione di scarsa conoscenza della lingua o di analfabetismo non è automaticamente esimente; occorre dimostrare in modo concreto come tali condizioni abbiano impedito la comprensione dell'identità dell'autorità o del fatto contestato.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario fornire dati specifici sulla misura della sanzione e sulla reale impossibilità di pagarla; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Non è rilevante, ai fini della responsabilità, la possibilità successiva di identificare l'imputato tramite procedure dattiloscopiche: l'elemento soggettivo e il comportamento al momento del fatto rimangono centrali.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati in termini generici possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
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