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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10429/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino (4/7/2023) che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli avverso la condanna emessa dal Tribunale di Vercelli per i fatti del 11/10/2019 (essere saliti sul treno Torino-Milano sprovvisti di biglietto e aver fornito generalità false). Odion deduceva che la corte non aveva considerato la sua scarsa conoscenza della lingua italiana, l'alfabetizzazione e l'assenza di comprensione di trovarsi di fronte all'autorità; sosteneva inoltre questioni sull'elemento soggettivo del reato. Ikem lamentava la declaratoria di inammissibilità del motivo relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deducendo che aveva fornito false generalità per evitare la multa e che tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata. La Corte territoriale aveva ritenuto i motivi generici e non confrontati con le argomentazioni del Tribunale, osservando che dal comportamento (fornire false generalità, scriverle su un foglio, ammettere di non avere documento) si desumeva consapevolezza di trovarsi davanti all'autorità e volontà di sottrarsi alla sanzione; l'attenuante invocata da Ikem non era specificata in rapporto all'entità della sanzione e alla reale difficoltà di pagamento.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i prevenuti come manifestamente infondati. Ha confermato la motivazione della Corte d'appello che aveva rilevato genericità e mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto irrilevante la mera affermazione di scarsa conoscenza della lingua o possibili successivi accertamenti identificativi, posto che i prevenuti avevano reso false generalità con intento evasivo. Ha inoltre ritenuto non provata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per assenza di concreta indicazione sulla misura della sanzione e sulla reale impossibilità di ottemperare. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per colpa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La fattispecie riguarda le false generalità; la Corte ha ritenuto che fornire false generalità per sottrarsi alla sanzione configura consapevolezza e volontà di eludere l'autorità, integrando il reato ascritto.

  • art. 5 cod. pen.

    Richiamata in negativo: l'eventuale errore degli imputati circa l'identità dell'autorità non costituisce scriminante ai sensi dell'art. 5 e non esclude la responsabilità quando il comportamento denota riconoscimento dell'autorità.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per aver commesso il fatto per evitare il pagamento di una multa richiede elementi specifici (quantificazione della sanzione e prova della reale difficoltà di pagamento); la genericità di tali affermazioni non consente il riconoscimento dell'attenuante.

Massime di principio

  • Un motivo di impugnazione deve confrontarsi espressamente e con argomentazioni concrete con le ragioni della sentenza impugnata; motivi generici o reiterazioni delle stesse argomentazioni già espresse in primo grado possono essere dichiarati inammissibili.
  • Fornire false generalità o adottare comportamenti diretti a eludere la punizione è indice di consapevolezza di trovarsi di fronte all'autorità e può aggravare la valutazione dell'elemento soggettivo del reato.
  • La mera dichiarazione di scarsa conoscenza della lingua o di analfabetismo non è automaticamente esimente; occorre dimostrare in modo concreto come tali condizioni abbiano impedito la comprensione dell'identità dell'autorità o del fatto contestato.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario fornire dati specifici sulla misura della sanzione e sulla reale impossibilità di pagarla; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Non è rilevante, ai fini della responsabilità, la possibilità successiva di identificare l'imputato tramite procedure dattiloscopiche: l'elemento soggettivo e il comportamento al momento del fatto rimangono centrali.
  • Ricorsi manifestamente infondati o formulati in termini generici possono comportare condanna alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).

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