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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30150/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che lo aveva condannato per resistenza/oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'unico motivo dedotto contestava la responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., sostenendo il difetto del requisito della presenza di più persone. La Corte ha però ritenuto la censura generica, perché non si confrontava in modo effettivo con gli elementi di prova e con le argomentazioni di merito già diffusamente esaminate dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La contestazione relativa all'oltraggio a pubblico ufficiale richiede la verifica del requisito della presenza di più persone; tuttavia, in sede di legittimità la censura è inammissibile se formulata in modo generico e non confrontata con la motivazione di merito e con le risultanze probatorie.

  • art. 635, comma 2, n. 1, c.p.

    È richiamato come uno dei reati per cui vi è stata condanna, senza specifiche questioni decisive trattate in ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito limitarsi a una contestazione astratta della motivazione di merito: il ricorso deve confrontarsi specificamente con gli elementi probatori e con il ragionamento del giudice di merito.
  • La censura sulla sussistenza di un elemento costitutivo del reato è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione assertiva rispetto a una motivazione di appello ampia, analitica e logica.
  • Quando il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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