Cassazione Civile, Sentenza n. 36445/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Dopo la cessazione della convivenza le parti stipularono preliminari e poi contratti definitivi per la cessione della quota immobiliare (prezzo 50.100 euro: 30.000 al rogito, 20.100 a rate) e per la cessione della quota del camper (18.000 euro). Sorgono contestazioni sulla compensazione tra i prezzi (se il saldo dovuto fosse 2.100 o importi maggiori), oltre alla pretesa di Rossi di ottenere il rimborso di un presunto mutuo di circa 20.950 euro. In appello la convenuta (Moralis) ha prodotto tardivamente una scrittura privata del 10/09/2010 per dimostrare l'assenza del mutuo e la diversa natura di bonifici; l'attore (Rossi) disconosceva la sottoscrizione chiedendo la verificazione. La controversia verte quindi su ammissibilità del documento in appello, sulla corretta interpretazione della compensazione dei prezzi e sulla sussistenza del credito per mutuo/restiituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Moralis in tutte le dieci censure. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente dichiarato inammissibile la produzione in appello della scrittura privata, essendo la mancata produzione imputabile alla parte (documento sempre nella sua disponibilità). Ha inoltre ritenuto non ammissibili i motivi che chiedevano una nuova rivalutazione dei fatti (compensazione, esistenza del mutuo e prova della dazione), perché il giudizio di merito aveva motivazione effettiva e non irriducibilmente contraddittoria; ha respinto le censure circa omissioni di pronuncia, richieste di esibizione e l'ammissione della prova testimoniale, ritenendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata o avesse dato adeguata motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del controricorrente in 6.000 euro oltre 200 euro per esborsi, spese generali e accessori; indicazione dell'obbligo, se dovuto, del versamento aggiuntivo previsto dall'art.13 d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
menzionata nella valutazione dell'ammissibilita della produzione di nuovi documenti in appello
applicata nella versione post riforma (d.l.83/2012 conv. in l.143/2012): è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti solo se la causa della mancata produzione in primo grado non è imputabile all'appellante; nel caso il documento era nella disponibilità della parte, quindi inammissibile
art. 216-217 c.p.c.
invocate rispetto alla verificazione della sottoscrizione
la Corte d'appello ha assorbito la questione procedurale della verificazione, e la Cassazione non ha rilevato vizio nelle conclusioni del merito
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova
la Corte di merito ha ritenuto che l'attore avesse fornito riscontri documentali e testimoniali sufficienti a dimostrare la pretesa di restituzione; Cassazione ha confermato che non spetta a essa rivedere la valutazione probatoria
art. 210 c.p.c.
la Corte d'appello ha ritenuto l'esibizione irrilevante o superflua e ha motivato tale scelta; la Cassazione ha giudicato la motivazione plausibile
art. 91 c.p.c.
contestata la statuizione sulle spese a seguito del rigetto dell'appello
la Corte d'appello ha applicato correttamente i criteri per l'addebitamento delle spese, confermati in cassazione
art. 13 co.1-quater d.p.r. 115/2002
richiamato in ordine all'obbligo di versamento di una somma aggiuntiva per contributo unificato
la Corte ha accertato i presupposti per l'ulteriore versamento a carico del ricorrente, come previsto dalla norma
art. 115 c.p.c.
più volte richiamato relativamente all'esercizio del potere istruttorio e all'ammissibilità delle censure
la Corte ha sottolineato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della prova e ha ritenuto che la motivazione impugnata sia effettiva e non meritevole di annullamento
art. 342 c.p.c.
riferito in relazione all'omessa pronuncia contestata
la Cassazione ha ritenuto che comunque fosse presente una statuizione implicita o una pronuncia sul punto, perche incompatibile l'accoglimento invocato con il resto della motivazione
Massime di principio
- La produzione tardiva di documenti in grado d'appello è ammissibile solo se la mancata produzione in primo grado non è imputabile alla parte; se il documento era nella sua disponibilità il giudice può dichiararla inammissibile
- La Corte di cassazione non riforma le valutazioni di merito sui fatti e sulle prove quando il giudice di merito ha fornito una motivazione effettiva e non contraddittoria; i motivi che sostanzialmente chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili
- La richiesta di verificazione della firma su una scrittura privata va proposta e motivata nei gradi di merito; il disconoscimento può dar luogo a verificazione ma la valutazione sul punto resta di merito
- L'omessa pronuncia su una questione processuale può essere considerata implicitamente rigettata se l'accoglimento sarebbe incompatibile con la decisione adottata; non è sempre necessario un'espressione testuale separata
- Il giudice di merito ha ampio potere di valutare l'ammissibilità delle prove testimoniali ed istruttorie; la Cassazione controlla la correttezza dell'esercizio di tale potere solo in presenza di violazioni logiche o di motivazione
- In materia di onere della prova (art.2697 c.c.) la parte che deduce fatti rilevanti deve fornire riscontri documentali o testimonianze adeguate; l'assenza di tali riscontri può portare al rigetto della domanda
- In caso di soccombenza in cassazione la parte ricorrente può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se applicabile, al versamento aggiuntivo previsto dalle norme sul contributo unificato
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